Figure professionali mediche e sanitarie preposte alla docenza nei corsi CQC

Si riporta senza commentare, anche se sarebbe stato opportuno effettuare alcune fondamentali precisazioni, le figure professionali mediche, preposte alla formazione iniziale e periodica dei corsi CQC. La novità più rilevante è l’inserimento di nuove figure professionali come il medico specialista in igiene e lo psicologo “titolato“.
Rimangono dubbi interpretativi sul:
– la figura del medico specialista in medicina sociale (specializzazione che non esiste in Italia);
– cosa si intendano realmente per “due anni di attività di docenza nell’ambito dei corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto;
– quale sia la specializzazione che dovrebbe conseguire uno psicologo;
– quali Enti possano rilasciare il master in psicologia del traffico;
– perché non siano stati considerati i medici specializzati in psichiatria;
Estratto dal DM del 30 luglio 2021 pubblicato in G.U. il 15 settembre 2021, circa le nuove disposizioni in tema di formazione CQC.
Per quanto riguarda la figura del docente medico, questi sono i nuovi requisiti professionali richiesti:
c) medico specialista in medicina sociale, medicina legale, medicina del lavoro o in igiene e medicina preventiva, ovvero medico iscritto all’ordine professionale che abbia svolto, per almeno due anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto. In alternativa al docente medico, ma limitatamente ai soli argomenti del programma di cui all’allegato 1, sezione 1, punto 3.4, del decreto legislativo n. 286 del 2005, la docenza potrà essere affidata ad uno psicologo che abbia conseguito la specializzazione o che abbia svolto un master in psicologia del traffico;
Commento: con la circolare 85349 del 10 ottobre 2010, le figure professionali previste erano:
medico specialista in medicina sociale, medicina legale o medicina del lavoro, ovvero medico che abbia svolto, negli ultimi 5 anni, per almeno 3 anni, attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto.
Richiamo: Si precisa che, posto puntuale quesito alla Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi ed
Odontoiatri, si è chiarito che la dizione “specialista” è spendibile esclusivamente da parte di chi
abbia conseguito un titolo di specializzazione: è pertanto al possesso di questo titolo, e non alla
dichiarazione di “esperto in” che deve farsi riferimento ai fini dell’applicazione della prima parte
della disposizione in parola. Con riferimento, infine, ad eventuali equipollenze delle specializzazioni richieste con altre, si è in attesa di riscontro a puntuale quesito posto al Ministero della Salute, al quale questo Ufficio è stato
indirizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Con la circolare 11043 del 30 marzo 2021, l’attività di docenza della parte medica è stata estesa per il periodo dell’emergenza anche agli insegnanti di teoria, ma solo fino al 15 settembre u.s.
Richiamo: Inoltre, essendo stata segnalata da più parti difficoltà a reperire docenti medici, in ragione del massivo impiego del personale sanitario nella campagna di vaccinazione in atto, per la sola durata dell’emergenza da COVID-19 in atto o fino a diverse disposizioni sul punto, si dispone che, la parte di programma di qualificazione iniziale (anche di integrazione) e di formazione periodica di tali docenti possa essere erogata dal docente insegnante di teoria avvalendosi di supporti audiovisivi o multimediali il cui contenuto in conformità ai programmi del corso sia attestato dal responsabile del corso stesso.
Con la circolare 3854 dell’8 febbraio 2022, sono stati forniti chiarimenti, ti riporto quelli di maggiore interesse.
6) Come si calcolano i “due anni” di attività di docenza nell’ambito di corsi di formazione connessi all’attività di autotrasporto, previsti per il docente medico (art. 3, co. 1, lett. c, DM 30.7.2021) o per i soggetti equiparati all’esperto in materia di organizzazione aziendale (art. 3, co. 1, lett. d, n. 2, DM 30.7.2021) ovvero i “due anni” di esperienza in un’impresa di autotrasporto, previsti per il docente esperto in materia di organizzazione aziendale (art. 3, co. 1, lett. d, DM 30.7.2021)?
Poiché il DM 30 luglio 2021 ha soppresso il riferimento “agli ultimi cinque anni” non è possibile applicare diversi ed ulteriori criteri di continuità: deve farsi, pertanto, riferimento alla somma dei periodi di docenza.
Clicca qui per effettuare il download: DM 30 luglio 2021 Formazione Iniziale e periodica