I nostri servizi

Statuto e Regolamenti

Statuto

Con modifiche approvate dall’assemblea dei soci in data 14/02/2019

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E’ costituita una Associazione denominata “SOCIETA’ ITALIANA DI MEDICINA CERTIFICATIVA”, in sigla “S.I.M.CE.”.

Art. 2. - SEDE

L’Associazione ha sede in Mantova, in via Tezze n. 6.

Art. 3. - SCOPO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, nonché del D.Lgs. 460 del 1997, i contenuti e la struttura della associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, trasparenza, e democrazia.

L’associazione svolge la sua opera a favore degli associati, senza scopo di lucro, per il perseguimento esclusivo delle finalità professionali tipiche dell’attività certificativa, in particolare:
a) tutela e valorizzazione della figura del medico abilitato;
b) formazione degli associati tramite l’organizzazione di appositi seminari/convegni di formazione ed informazione sulle tematiche inerenti l’attività medesima;
c) collaborazione alla stesura e/o revisione dei protocolli d’intesa dell’attività certificativa in coordinamento con enti pubblici o privati;

L’associazione potrà anche svolgere attività mutualistiche o di solidarietà sociale attraverso interventi di sostegno ed aiuti.

L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse.

Art. 4 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
– beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà, a qualunque titolo, dell’Associazione;
– eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
– eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Per l’adempimento dei suoi compiti l’Associazione dispone delle seguenti entrate:
– quote sociali ed eventuali contributi volontari;
– redditi derivanti dal suo patrimonio;
– contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche, giuridiche e rimborsi derivanti da convenzioni;
– eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione e dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.

Art. 5 - SOCI FONDATORI – SOCI ORDINARI – SOCI BENEMERITI

I sottoscrittori dell’atto costitutivo acquisiscono la qualifica di soci fondatori.
Possono essere soci ordinari esclusivamente le persone fisiche in possesso dei titoli di laurea in medicina e chirurgia, di abilitazione alla professione e di specifica qualifica professionale che permetta al medico di poter provvedere all’accertamento dei requisiti fisici e psichici, e di redigere apposita certificazione, in merito a:
– accertamento dell’idoneità sanitaria per la detenzione di armi;
– accertamento dell’idoneità sanitaria per la conduzione di imbarcazioni;
– accertamento dell’idoneità sanitaria per la conduzione di autoveicoli e motoveicoli;
– accertamento dell’idoneità sanitaria per il maneggio di gas tossici;
– ogni altra certificazione che per disposizione legislativa debba essere redatta da un medico appartenente alla struttura pubblica, in forza del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.

Coloro i quali, sia persone fisiche o giuridiche, pur non avendo i requisiti di cui sopra, ma che abbiano acquisito particolari benemerenze possono ottenere la qualifica di soci benemeriti.

La qualifica di socio è subordinata all’accoglimento da parte del Consiglio Direttivo della domanda di ammissione.

All’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione i nuovi soci dovranno versare la quota associativa nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata contro gli associati che:
a) non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari agli scopi dell’Associazione;
b) non adempiono i doveri inerenti alla qualità di socio e gli impegni assunti verso l’Associazione;
c) ottengono una condanna penale definitiva, che ne renda incompatibile la partecipazione alla vita associativa.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato al socio dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, se nominato, oppure all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Art. 6 - QUOTE

Gli associati dovranno versare le quote associative annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e sono tenuti all’osservanza dello statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Tutti gli associati hanno sia il diritto di voto nelle assemblee degli associati, sia il diritto di essere eletti alle cariche sociali.

Art. 7 – ORGANI

Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
e) il Vicepresidente;
f) il Tesoriere;
d) il Segretario;
e) la Commissione di controllo amministrativo;
f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 – RIMBORSI E COMPENSI

Tutte le cariche sociali, nonché tutte le prestazione rese dagli associati sono a titolo gratuito; per particolari iniziative, decise dall’associazione stessa, potrà essere previsto il rimborso delle spese sostenute oppure il compenso a favore degli associati.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea degli associati è l’organo sovrano e rappresentativo della volontà degli associati. Le decisioni prese dall’Assemblea impegnano tutti gli associati anche se dissenzienti o assenti.

L’Assemblea è formata da tutti gli associati e può essere ordinaria o straordinaria.
a) L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all’anno, oppure quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario o su richiesta di almeno un decimo dei soci.
La notifica della sua convocazione deve essere fatta dal Presidente almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, portando a conoscenza degli interessati, l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione.
L’assemblea ordinaria è convocata:
-­ in prima convocazione – le delibere sono assunte validamente a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà degli associati;
-­ in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima – le delibere sono assunte validamente a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L’assemblea ordinaria è atta a deliberare sui seguenti argomenti:
– la nomina degli organi sociali;
– l’approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi.
– la modifica del regolamento interno;
– i reclami contro i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio Direttivo, se non è nominato il Collegio dei Probiviri;
– ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e dal Presidente;

b) L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l’adunanza, portando a conoscenza degli interessati, l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della riunione.
L’assemblea straordinaria, escluso il caso di scioglimento, alle cui modalità di effettuazione si rimanda all’articolo 18 per i dettagli, è convocata:
-­ in prima convocazione – le delibere sono assunte validamente, a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati;
­- in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima – le delibere sono assunte validamente, a maggioranza dei voti con la presenza di almeno la metà degli associati.

L’assemblea straordinaria è atta a deliberare sui seguenti argomenti:
– le modifiche allo statuto;
– la revoca dei componenti il Consiglio Direttivo;
– lo scioglimento dell’Associazione, secondo le modalità di cui all’articolo 18 del presente statuto.
L’assemblea è presieduta dal presidente, in caso di sua assenza, verrà nominato dall’assemblea uno dei soci presenti, ed è verbalizzata dal segretario, in caso di sua assenza verrà nominato dall’assemblea uno degli associati presenti con mansione di segretario dell’assemblea.

Il segretario dell’assemblea redige e custodisce il verbale nell’apposito libro dei verbali dove sono riassunte le discussioni e delibere dell’assemblea sottoscritte dal presidente e dal segretario, di cui ogni associato ha diritto di prenderne visione.

Art. 10 - VOTAZIONI

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che la stessa non deliberi di votare a scrutinio segreto. E’ possibile esercitare il proprio diritto di voto attraverso una delega scritta da presentarsi al segretario prima dell’apertura dell’assemblea.

Ogni socio può votare in assemblea solo se è in regola con il pagamento della quota di associazione, secondo i termini stabiliti dal regolamento.

Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri che può variare da due a nove, scelti fra i soci.

Il Consiglio Direttivo provvede, al suo interno, alla votazione delle cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario.

Dura in carica quattro anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell’Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.

Deve esaminare ed approvare ogni iniziativa che si intende fare a nome dell’Associazione, tenute presenti le indicazioni date dall’Assemblea dei soci.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:
– deliberare l’ammissione di nuovi associati;
– osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
– redigere il rendiconto annuale consuntivo e la relazione annuale;
– redigere il rendiconto annuale preventivo;
– compilare il regolamento per disciplinare e organizzare l’attività dell’Associazione, che dovrà essere sottoposto all’Assemblea per la sua approvazione;
– determinare le quote associative;
– deliberare l’istituzione di eventuali iniziative collaterali;
– deliberare sanzioni disciplinari nei confronti dei soci.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta ogni sei mesi e quando il Presidente ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio, previa indicazione e motivazione degli argomenti da sottoporre a discussione.

E’ convocato dal Presidente almeno 8 giorni prima della riunione. La convocazione d’urgenza è di norma notificata, anche verbalmente, 3 giorni prima della data fissata.

Le sue riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni vengono riportate nell’apposito verbale a disposizione di tutti i soci.

Art. 12 - PRESIDENTE

Il Presidente assicura l’unità dell’Associazione e la rappresenta nei confronti dei terzi e in qualsiasi grado di giudizio; da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea, cura il collegamento con le autorità, con le strutture ed associazioni esterne, tiene i contatti con altre organizzazioni al fine di creare e formalizzare rapporti di collaborazione sul piano operativo.

Il presidente può eseguire, con firma disgiunta dal tesoriere, tutte le operazioni di tesoreria, ovvero apertura od estinzione di conti correnti, bancari o postali, firma di assegni bancari o postali, disposizioni di bonifico bancario o postale, prelievi da conti correnti o postali.

Art. 13 - VICEPRESIDENTE

Il vicepresidente sostituisce il presidente, in caso di assenza o impedimento, in tutte le mansioni ed attribuzioni delegate al presidente.

La delega del presidente deve pervenire al vicepresidente, tramite comunicazione scritta.

La carica di vicepresidente è cumulabile con quella di tesoriere.

Art. 14 - TESORIERE

Il tesoriere, è responsabile della gestione amministrativa dell’associazione, in particolare:
-­ controlla e gestisce il patrimonio;
-­ controlla la tenuta dei libri contabili, in conformità alle disposizioni di legge vigenti;
-­ riferisce l’andamento del bilancio al consiglio direttivo;
-­ redige, annualmente, una bozza di bilancio completa di situazione patrimoniale e rendiconto economico-finanziario e la sottopone, per l’approvazione, al consiglio direttivo.

Il tesoriere opera, con firma disgiunta dal presidente, con istituti bancari e uffici postali, con facoltà di apertura od estinzione di conti correnti, bancari o postali, firma di assegni bancari o postali, disposizioni di bonifico bancario o postale, prelievi da conti correnti o postali ed eseguire ogni operazione inerente ai compiti affidategli, che rientrino nell’attività amministrativa dell’associazione.

Art. 15 - SEGRETARIO

Il segretario è responsabile della compilazione e della tenuta dei libri sociali.

In assenza di espressa nomina le sue funzioni sono esercitate dal tesoriere.

Art. 16 – LA COMMISSIONE DI CONTROLLO AMMINISTRATIVO

L’assemblea può eleggere la Commissione di controllo amministrativo, costituita da tre membri, scelti fra i soci, rieleggibili e in carica per quattro anni.

La Commissione di controllo amministrativo dovrà accertare la regolarità della tenuta della contabilità sociale, esaminare i bilanci e redigere sugli stessi una loro relazione, accertare la consistenza di cassa e l’esistenza dei valori e titoli di proprietà sociale e potranno procedere anche individualmente, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri della Commissione di controllo amministrativo, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza dell’intero Commissione.

Art. 17 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’assemblea può eleggere il collegio di probiviri, costituito da tre membri, scelti fra i soci, rieleggibili e in carica per quattro anni.

Il collegio dei probiviri ha il compito di esaminare e giudicare, “ex bono et equo”, senza formalità di procedure, le controversie sorte tra i soci, tra questi e l’associazione od i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
Le decisioni del collegio dei probiviri sono inappellabili.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Collegio di Probiviri, lo stesso coopterà altri membri in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla scadenza dell’intero Collegio.

Art. 18 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell’Associazione, per qualunque causa, il consiglio direttivo dovrà convocare un’assemblea straordinaria:
a) in prima convocazione – la delibera di scioglimento è assunta validamente con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei voti, con la presenza di tutti i soci;
b) in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo la prima, la delibera di scioglimento è assunta validamente con la maggioranza dei voti, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci.

In caso di scioglimento, l’assemblea straordinaria determina i modi di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio netto, residuo dopo la liquidazione, salvo diversa destinazione o trasformazione imposta dalla legge, sarà devoluto ad altra associazione, ente morale od associazione avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, scelto dall’assemblea, sentito l’organismo di controllo, come previsto all’articolo 3, comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996.

Art. 19 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e leggi in materia all’atto dell’applicazione.

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