A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 160/2020, sono sorti dubbi interpretativi sulla corretta interpretazione dell’art. 30, da subito la SIMCE si è attivata per avere delucidazioni a riguardo.
A seguito dell’Interrogazione Parlamentare 5-05315 dell’On. Nobili in merito alla “mancata emanazione del decreto attuativo in materia di visite mediche per le patenti nautiche”, la SIMCE ha posto un nuovo quesito in data 17 maggio alla Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acque interne. Ad oggi non risulta pervenuta risposta.
Sono stati segnalati comportamenti difformi tra le Capitanerie di Porto e gli Uffici della Motorizzazione Civile, che risulterebbero aver accettato le certificazioni rilasciate al dì fuori delle strutture di appartenenza dei medici di cui all’art. 36 del D.M. 146/2008 e anche quelle rilasciate dagli altri medici di cui all’art. 30 del D.Lgs. 160/2020 in quanto la Risposta dell’Interrogazione Parlamentare recita “Nell’evidenziare che gli Uffici del Ministero
stanno predisponendo lo schema di regolamento, si rappresenta che, nelle more, le visite di idoneità medica, stante il chiaro tenore del citato articolo 59, comma 1, lett. i), potranno essere effettuate anche presso gabinetti medici e da personale medico in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida“.
A specifica richiesta sulla possibilità di accettare o meno le certificazioni mediche nelle condizioni su menzionate, le seguenti Capitanerie di Porto hanno risposto che rimangono attive le indicazioni di cui all’art. 36 DM 146/2008:
- Civitavecchia
- Napoli
- Taranto
Clicca qui per effettuare il download del quesito posto in data 17 maggio 2021: 17 maggio 2021 MIT