Interrogazione 5-05315 Nobili: Mancata emanazione del decreto attuativo in materia di visite mediche per le patenti nautiche.

5-05315 Nobili: Mancata emanazione del decreto attuativo in materia di visite mediche per le patenti
nautiche.
Luciano NOBILI (IV) illustra l’interrogazione in titolo.
Il sottosegretario Alessandro MORELLI risponde all’interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1). Luciano NOBILI (IV), replicando, si dichiara soddisfatto sia per la sollecita predisposizione dello schema di regolamento che per il chiarimento relativo alla possibilità di svolgere già le visite di idoneità medica anche presso gabinetti medici e personale medico, purché in possesso del codice identificativo per il rilascio di patenti di guida. Conclude formulando un augurio di buon lavoro al rappresentante del Governo.

Si riporta integralmente il testo della risposta:

“Come ricordato dagli onorevoli interroganti, l’articolo 59 del decreto legislativo n. 59 del 2017 è stato recentemente modificato dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 160 del 2020. In particolare, la lettera c) del comma 1 del citato articolo 30 ha integralmente sostituito la lettera i) del comma 1 dell’articolo 59 del decreto legislativo n. 59 del 2017, stabilendo che il regolamento ministeriale ivi previsto debba recare la disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, presso gabinetti medici, allestiti anche e non solo nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l’attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2011.

In sintesi, per effetto della modifica recata, è stato chiaramente affermato che le visite mediche di idoneità possano essere effettuate, oltre che presso strutture pubbliche, presso gabinetti medici, anche allallestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l’attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida. Ciò, a differenza di quanto previsto dall’articolo 36 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, adottato in attuazione dell’articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che, invece, stabilisce che il giudizio di idoneità psichica e fisica debba essere espresso dall’ufficio dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario, da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato, da un medico

militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’esito di accertamenti effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza.

Nell’evidenziare che gli Uffici del Ministero stanno predisponendo lo schema di regolamento, si rappresenta che, nelle more, le visite di idoneità medica, stante il chiaro tenore del citato articolo 59, comma 1, lett. i), potranno essere effettuate anche presso gabinetti medici e da personale medico in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida”.

Clicca qui per effettuare il download dell’interrogazione: Testo Integrale Interrogazione Parlamentare