La figura del Medico Certificatore nella valutazione dei requisiti psico-fisici dell’idoneità alla guida (art. 119 comma 2 del Codice della Strada).

L’elaborazione di tale articolo nasce dalla necessità di chiarire alcuni aspetti inerenti la figura del medico certificatore, disciplinata dall’art. 119 comma 2 del Codice della Strada.

Negli ultimi mesi sono stati posti diversi quesiti alla SIMCE, sulla corretta interpretazione di tale articolo. In particolare l’attenzione si è focalizzata sul rilascio improprio di codici identificativi di cui al Decreto Ministero dei Trasporti – 31/01/2011, modificato dal Decreto Dirigenziale del 19/04/2013 e della Circolare 8282 del 10 marzo 2011 a figure che non ne hanno diritto, quali:

  • Medici non più appartenenti a strutture e che abbiano svolto l’accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità alla guida per meno di 10 anni o 5 anni se membri di Commissione;
  • Medici che hanno posto in essere con le amministrazioni di cui all’art.119 contratti a tempo determinato o di consulenza;
  • Medici appartenenti ad altre strutture pubbliche non contemplate dall’art. 119;

 

L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e’ effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale”.

 

I medici afferenti all’ufficio medico legale dell’ASL, svolgono tale attività all’interno della struttura di appartenenza. Sono state segnalate alla Società la presenza di medici certificatori afferenti agli uffici dell’unità sanitaria locale territorialmente competente che svolgono attività in sede diversa da quella di servizio.

 

È opportuna effettuare una premessa[1], ossia in che modalità può essere svolta tale attività:

  • In servizio
  • In modalità intramuraria
  • In modalità extramuraria

L’attività intramuraria consta nell’adempimento dell’attività professionale libera all’interno della struttura ospedaliera e comunque al di là dell’impegno di servizio; si chiama al contrario extramuraria quella svolta al di fuori al di fuori della struttura ospedaliera.
A decorrere dall’1/1/1999, i medici dipendenti devono operare una scelta tra la modalità extramoenia e l’intramoenia per le modalità di esercizio della libera professione, sulla base di un calcolo di convenienza economica.
Ad esempio, chi svolge l’attività extramoenia può dedurre integralmente i costi inerenti, ma deve rinunciare agli eventuali fringe benefits (buoni pasto, auto aziendali, polizze sanitarie, liberalità in occasione di festività, regime delle trasferte, etc.) che la struttura pubblica gli eroga.
D’altro canto, solo ai medici che optano per la modalità intramoenia si possono conferire o confermare gli incarichi dirigenziali di struttura.

La libera professione intramoenia può essere svolta nelle seguenti forme:
– quale libera professione individuale contraddistinta dalla scelta diretta da parte dell’utente del singolo professionista cui è richiesta la prestazione;
– come attività libero-professionale a pagamento, esercitata in équipe all’interno delle strutture aziendali e contrassegnata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente singolo o associato, anche attraverso forme di rappresentanza, nei confronti dell’équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
– sottoforma di partecipazione ai proventi dell’attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
– in forma di partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) nei confronti dell’azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi d’attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, d’accordo con le équipe dei servizi coinvolti.

Sono considerate prestazioni erogate nei regimi a pagamento su richiesta di terzi anche quelle richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale da parte delle aziende ai propri dirigenti al fine di diminuire le liste di attesa o allo scopo di acquisire delle prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e in caso di impossibilità, anche momentanea, a coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti che la legge prescrive, d’accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.

Si ricorda che la libera professione va espletata nella disciplina di appartenenza del sanitario: tuttavia, il personale che, in base alle funzioni svolte o alla disciplina di appartenenza, non può compierla nella propria struttura o nella propria disciplina può essere autorizzato dal direttore generale, col parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali, ad esercitare l’attività intramoenia in altra struttura dell’azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza o ancora in altra disciplina sempre che sia in possesso della relativa specializzazione o di un’anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.

Se le aziende sanitarie non dispongono di proprie strutture idonee e di spazi distinti per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramoenia, le stesse autorizzano i dirigenti medici ad utilizzare studi professionali privati o strutture private non accreditate, con apposita convenzione.
A tal fine devono essere comunicati dai sanitari i volumi di prestazioni presunti e l’impegno orario richiesto e devono essere definite le tariffe, il numero e la collocazione delle sedi sostitutive degli spazi aziendali.

Data la premessa, i medici afferenti ai servizi di medicina legale dell’ASL possono svolgere tale attività o in servizio o in attività intramuraria. Solo se le aziende sanitarie non dispongono di strutture idonee per l’attività libero professionale intramoenia, possono autorizzare i dirigenti medici ad utilizzare studi professionali privati o strutture privata non accreditare, con apposita convenzione. Visto l’art. 119 del codice della Strada, che autorizza l’accertamento dei requisiti psico-fisici dell’idoneità alla guida di autoveicoli esclusivamente il servizio di medicina legale dell’ASL e non i singoli medici, non è consentita l’attività extramoenia.

 

“L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato  o da un medico militare in servizio permanente effettivo o in quiescenza o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

 

Tali medici possono svolgere tale attività anche in sede diversa da quella di servizio, quindi nelle seguenti condizioni:

  • In servizio
  • Libero professionale

È opportuno precisare tuttavia che sono autorizzati a svolgere l’attività certificativa in oggetto:

  • i medici della Guardia di Finanza[2];
  • gli Ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si precisa che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 149/2015, dal 14 settembre 2015, è stata istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, posto alle dipendenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Solo i medici in servizio presso tali due enti possono svolgere l’attività certificativa e non i medici in servizio presso l’INAIL, che nulla ha a che vedere con tali strutture.
  • i medici militari e quelli della Polizia in servizio permanente effettivo e frequentatori di corso di specializzazione[3], corso di medicina generale e dottorato di ricerca[4].
  • i medici militari e quelli della Polizia in servizio permanente effettivo ma posti in aspettativa in quanto frequentatori di corso di specializzazione, corso di medicina generale e dottorato di ricerca[5].

Non rientrano invece tra i soggetti abilitati a svolgere tale attività i medici in servizio presso la Croce Rossa Italiana.

 

 

Si deve necessariamente rammentare la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la motorizzazione – Divisione 5, Prot. N. 14586/23.18.17 del 24 giugno 2016, che richiama alla tassativa elencazione dei medici autorizzati all’attività certificatoria, escludendo da questi coloro i quali avessero posto in essere con le Amministrazioni di appartenenza incarichi a tempo determinato.

 

Clicca qui per scaricare la Nota SIMCE del 20 giugno 2020 20 giugno 2020 Articolo Figura del Medico Certificatore

[1] http://www.unioneconsulenti.it/personale-medico-e-la-scelta-tra-attivita-intramoenia-o-extramoenia/

[2] Nota del Ministero della Salute prot. n. 16513 del 16.06.2014

[3] Art. 35 D. Lgs. 368/1999

[4] Tale affermazione discende dalle disposizioni normative previste dall’art. 3 comma 1 D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e dall’art. 209 comma 4.a

[5] Nota 4090 del 24 aprile 2014 di IGESAN