Novità in tema di certificazioni Porto d’Armi e Detenzione di Armi

Alla luce degli ultimi riscontri ricevuti, si rende opportuno precisare quanto segue:

  1. Personale residente nella giurisdizione Commissariato di Velletri, con nota Div. III – Cat 6F/2022 del 25 febbraio u.s., è stato precisato che la marca da bollo da 16,00 è da applicarsi sulle certificazioni di cui al DM 28 aprile 1998 (porto d’armi); tale marca non è da applicarsi per le detenzioni.
  2. Personale residente nella giurisdizione della Prefettura e Questura di Latina: con nota 30050 del 24 maggio è stato disposto di non applicare marca da bollo 16,00 su tutte le certificazioni (PDA e detenzioni).
  3. Personale residente nella giurisdizione della Questura di Siracusa, per i PDA di cui all’art. 1 DM 28 aprile 1998: sono richiesti accertamenti sulla falsariga di quanto avviene a Messina e Potenza. Per tale motivo è stata inviata in data 3 marzo 2022, nota al Prefetto e al Questore di Siracusa. Clicca qui per effettuare download: 03 marzo 2022 Chiarimenti in tema di certificazioni PDA e Detenzioni Siracusa
  4. Personale residente nella giurisdizione della Prefettura di Potenza e Messina: ad oggi non risulta pervenuta risposta ai quesiti inviati in data 10 febbraio 2021, 13 settembre 2021, 6 dicembre 2021, 28 gennaio 2022 e 7 febbraio; per tale motivo si sta predisponendo Nota per Ufficio per l’Amministrazione generale del dipartimento della Pubblica sicurezza.
  5. Personale residente nella giurisdizione della Prefettura di Matera: per le certificazioni di cui all’art. 2 del DM 28 aprile 1998, è richiesta sul certificato altresì la nota “Sulla base della certificazione anamnestica di cui all’art. 3 del DM 28 aprile 1998, il paziente non risulta affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere o di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool“.
  6. Personale residente nella giurisdizione della Prefettura e Questura di Ascoli: per le certificazioni di cui all’art. 1 e 2 del DM 28 aprile 1998, è richiesta altresì sul certificato altresì la nota “Sulla base della certificazione anamnestica di cui all’art. 3 del DM 28 aprile 1998, il paziente non risulta affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere o di volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusare di alcool“.