Regolamento di attuazione Nautica da Diporto DM 133 17 settembre 2024

Si pubblica il nuovo Regolamento di Attuazione della Nautica da Diporto;come da precedenti comunicazioni in materia, sono state accolte tutte le nostre osservazioni in tema di nautica da diporto:

Principali modifiche:
– non più obbligatori tempi di reazione
– presenza di nuova modulistica, compresa quella specialistica (a differenza del CdS, il Codice della Nautica da Diporto prevede maggior autonomia per il monocratico)
– introduzioni delle patenti D1 e D2
– validità certificato 6 mesi
– obbligo di conservazione 10 anni
– introduzioni di prescrizioni e limitazioni (anche temporali) da parte del medico monocratico
– requisiti visivi equiparati a quelli del gruppo 1 delle patenti di guida di autoveicoli
– introduzione paragrafo IV e V

PARAGRAFO IV

IDONEITÀ AL CONSEGUIMENTO O ALLA CONVALIDA DELLE PATENTI NAUTICHE DI CATEGORIA D, TIPO D2

 

  1. I soggetti che non possiedono i requisiti per il conseguimento o la convalida delle patenti nautiche di categoria A, e D, tipo D1, possono conseguire la patente nautica di categoria D, tipo D2, o riclassificare la patente nautica posseduta nella categoria D, tipo D2, qualora, le condizioni presentate siano compatibili con la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare.
  2. A tal fine gli organi sanitari, anche avvalendosi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche, possono condizionare l’idoneità al conseguimento, alla convalida o alla riclassificazione della patente nautica ad una o più delle seguenti limitazioni o prescrizioni:
  • avvalimento di assistenti e mediatori linguistici maggiorenni in grado di compensare i deficit uditivi del titolare di patente nautica;
  • navigazione in orario esclusivamente diurno;
  • navigazione con condizioni meteorologiche esclusivamente favorevoli;
  • limitazione a una determinata tipologia di unità da diporto;
  • navigazione limitata a specifiche distanze dalla costa;
  • limitazioni alla potenza dei motori installati a bordo;
  • utilizzo di specifici adattamenti o dispositivi installati a bordo;
  • durata inferiore della validità della patente nautica;
  • altre limitazioni o prescrizioni ritenute opportune dagli organi sanitari.

 

PARAGRAFO V

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)

 

  1. Fatto salvo il possesso dei requisiti fisici e psichici di cui ai paragrafi I e II, i soggetti con DSA possono conseguire tutte le categorie di patenti nautiche.
  2. La diagnosi di DSA, in particolare quella rilasciata ai sensi dell’articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, da struttura pubblica o privata convenzionata oppure da specialisti in servizio presso le strutture accreditate al rilascio ai sensi del medesimo articolo 3, non ha scadenza di validità.
  3. Il medico accertatore riporta la diagnosi di DSA nello spazio del certificato medico dedicato alle note.»
Entrata in vigore 21.10.2024
Pagine di interesse:
– da 16 a 17 del pdf
– da 33 a 60 del pdf
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Clicca qui per effettuare download Linee guida 2020 INDICAZIONI WORD Revisione 31 luglio 2021
Clicca qui per effettuare download Allegato I Requisiti Nautica da diporto
Clicca qui per effettuare download 2024 Certificato medico nautica da diporto
Clicca qui per effettuare download 2024 Dichiarazione anamnestica
Clicca qui per effettuare download 2024 Annesso 3 Cardiologico
Clicca qui per effettuare download 2024 Annesso 4 OSAS
Clicca qui per effettuare download 2024 Annesso 5 Diabete
Clicca qui per effettuare download 2024 Annesso 6 Neurologico
Clicca qui per effettuare download 2024 Annesso 7 Oculistico
Consiglio la lettura delle nostre Linee guida per la corretta interpretazione della materia.
I nuovi requisiti saranno già introdotti al Convegno che si terrà a Genova presso il Salone nautico martedì 24 settembre