Validità temporale dei certificati medici per il porto d’armi di cui al D.M. Sanità 28 aprile 1998

È emerso che, in diversi contesti territoriali, il certificato medico verrebbe rilasciato con validità limitata ad un anno o per un periodo non necessariamente coincidente con quello di durata dei titoli di polizia di cui si discorre.
La questione si pone, in particolar modo, per le licenze di porto d’armi per uso venatorio o per il tiro al volo, di durata quinquennale, rispetto alla durata annuale della licenza di porto d’armi per difesa personale ex art. 42 T.U.L.P.S.
Con riguardo a queste licenze, la prassi adottata da alcuni medici che hanno rilasciato certificati con validità temporale inferiore a quella del titolo richiesto ha dato adito a dubbi se sia possibile in tal caso concedere o meno il titolo di polizia ovvero imporre, attraverso lo strumento delle prescrizioni ex art. 9 T.U.L.P.S., l’obbligo in capo all’interessato di presentare, in costanza di validità del titolo, un nuovo certificato medico alla scadenza di quello già prodotto.
Come noto, il quadro normativo di riferimento si rinviene nell’art. 3, quarto comma, del D.M. Sanità 28 aprile 1998, che prevede che gli accertamenti medici effettuati dal sanitario competente possano concludersi con un giudizio di idoneità o di inidoneità, senza contemplare soluzioni intermedie o comunque ad efficacia temporale ridotta. Tale conclusione pare corroborata anche dal successivo art. 4 del decreto, il quale disciplina una particolare procedura di riesame dell’accertamento espresso dal sanitario, applicabile solo nell’ipotesi in cui esso abbia sancito l’inidoneità psico-fìsica del soggetto.
In altri termini, per il settore in argomento non sarebbe previsto un sistema quale, ad esempio, quello contemplato dal Codice della Strada per la patente di guida dei veicoli che ammette la possibilità per l’Organo medico di ridurre la durata “ordinaria” del titolo in presenza di particolari patologie, tipizzate dalla norma (art. 119, comma 2-bis, C.d.S.).

Il Consiglio di Stato con Sentenza 4403/2019 del 26 giugno 2019 si è espresso relativamente alla validità temporale limitata.

La vicenda muove dal ricorso presentato da un cittadino, avverso il decreto del Questore di Udine con il quale veniva respinta la richiesta di rinnovo del porto d’armi per uso venatorio.
Il motivo del diniego si fondava sulla esibizione di un certificato medico di idoneità per il rilascio/rinnovo della licenza di porto di fucile dal quale si evinceva che l’interessato risultava in possesso dei requisiti psico-fisici richiesti con l’annotazione: “rivedibile tra un anno“.
L’Amministrazione, tenuto conto dell’idoneità psico-fisica con limitazione temporale annuale, riteneva di non poter rilasciare il titolo con validità inferiore ai cinque anni previsti dall’art. 22, comma 9, della L. 11 febbraio 1992, n. 157.
11 richiedente, nel proporre ricorso al TAR Friuli Venezia Giulia avverso il diniego evidenziava, fra gli altri, la violazione dell’art. 9 T.U.L.P.S., rilevando che la Questura avrebbe potuto impone particolari prescrizioni in ordine all’efficacia temporale della licenza.
Il TAR del Friuli Venezia Giulia respingeva il ricorso motivando nel senso che “…a fronte di un giudizio medico che non consente di attestare la stabilità dei requisiti psicofisici richiesti, il rigetto dell’istanza (di rilascio del porto d’armi) deve considerarsi una misura proporzionale e non irragionevole; risulta prevalente l’interesse pubblico a delimitare il possesso e l’uso delle armi a soggetti che possano garantire condizioni di salute più che appropriate e nel contempo durevoli, al fine di scongiurare il rischio di incidenti e abusi; il carattere tipico della licenza non consente di modularne la durata; la possibilità di apporre prescrizioni di cui all’art. 9 T.U.L.P.S., riguarda le condizioni di svolgimento dell’attività ma non può riguardare il periodo di validità della licenza, essendo stabilito dalla legge….

Avverso la decisione del TAR l’interessato proponeva appello al Consiglio di Stato, che a sua volta respingeva il ricorso ritenendolo infondato, così motivando.
La giurisprudenza, riprendendo i principi espressi dalla Corte Costituzionale, è consolidata nel ritenere che il porto d’armi non costituisce oggetto di un diritto assoluto, rappresentando un ‘eccezione al normale divieto, potendo essere riconosciuto soltanto a fronte della perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività: il giudizio che compie l’autorità di pubblica sicurezza è conseguentemente connotato da ampia discrezionalità, sindacabile solo a fronte di vizi che offeriscano all’abnormità, alla palese contraddittorietà, all’irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, al travisamento dei fatti” (ex plurimis, Corte Cost. sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, Corte Cosi 9 maggio 2019, n.109, Cons. Stato Sez. Ili, 25/03/2019, n. 1972; Cons. Stato Sez, III, 7/06/2018, n. 3435; id. 20/11/2018 n. 6558)”.
Inoltre il diniego è stato adottato perché la Questura ha ritenuto, correttamente, di non poter rilasciare la licenza per una durata inferiore a quella prevista dalla legge (art.22, comma 9, L. n. 157 del 1992), ma corrispondente a quella di presumibile permanenza di condizioni psicofisiche idonee
Pertanto, “nello specifico caso di specie,… la misura assunta dal Questore non risulti affatto sproporzionata, né irragionevole: il diniego del titolo può giustificarsi, infatti, non nel solo caso di carenza assoluta dei requisiti, ma quando i requisiti sussistano nel momento attuale, ma siano destinati a venire meno in un tempo ragionevole e con significativi margini di probabilità”.
Ed ancora, prosegue il Consiglio di Stato “in base al principio di proporzionalità, gli atti amministrativi non debbono andare oltre quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo prefissato e, qualora si presenta una scelta tra più opzioni, la pubblica amministrazione deve ricorrere a quella meno restrittiva, non potendosi imporre obblighi e restrizioni alla libertà del cittadino in misura superiore a quella strettamente necessaria a raggiungere gli scopi che l’amministrazione deve realizzare, sicché la proporzionalità comporta un giudizio di adeguatezza del mezzo adoperato rispetto all’obiettivo da perseguire e una valutazione della portata restrittiva e della necessità delle misure che si possono prendere. (Cons. Stato Sez. VI, 18/09/2018, n. 5454) ’’.
In particolare “nel caso di specie, tenuto conto della intrinseca pericolosità delle armi, e dell’esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la scelta dell’Amministrazione di negare il rilascio del titolo si appalesa del tutto proporzionale, oltre che ragionevole, tenuto anche conto che la licenza è stata richiesta per l’esercizio di un’attività ludica “,
Conclude il Consiglio di Stato “La tutela dell’interesse della parte privata non può assicurarsi, in mancanza di apposita previsione, neppure mediante l’ipotizzato rilascio all’appellante della licenza per la durata prevista dall’art. 22, comma, 9 cit., apponendovi la prescrizione dell’obbligo di presentazione del certificato di idoneità psico-fisica previsto dal D.M. 28/4/1998 prima della scadenza di quest’ultimo (tenendo conto della previsione indicata dall’organo tecnico): tale soluzione, essendo connotata da un elemento di grave incertezza non solo sugli esiti della rinnovata valutazione sull’idoneità del richiedente, ma anche sulla correttezza della valutazione prognostica, resa dalla Commissione medica, in ordine alla persistenza della sua idoneità per un determinato tempo (che presenta anch’essa margini di incertezza), non risulta conciliabile con le esigenze di tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico, che postulano l’affidabilità del soggetto titolare della licenza alla stregua dei parametri previsti dalla legge

Effettua il download qui: 19 novembre 2019 Validità PDA

Tuttavia la circolare del 19 novembre 2019 è stata temporaneamente sospesa a causa del ricorso al TAR Lazio 12988/2020 e successivamente ripristinata con circolare del 22 gennaio 2021, a seguito del Decreto del Consiglio di Stato del 15 gennaio 2021:

18 dicembre 2020 Circolare Validità PDA

22 gennaio 2021 Circolare validità temporale PDA

Il Consiglio di Stato interessato nuovamente sulla vicenda si è espresso in data 11 febbraio 2021, confermando il precedente orientamento, ossia che non può essere rilasciata licenza al porto d’armi con validità diversa da quella consentita dalla norma.

15 febbraio 2021 Ordinanza Consiglio di Stato 

 

Fonte: http://www.earmi.it/diritto/leggi/certif_medico4.html