Aggiornamenti in tema di idoneità nautica da diporto: figure professionali abilitate al rilascio idoneità, sede di accertamenti psicofisici e modulistica da utilizzare

In data 19 luglio 2021 sono state approvate le proposte emendative pubblicate nel Bollettino delle Giunte e Commissioni n.  43.15 43.11.43.16.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l’accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:

a) presso le strutture pubbliche di cui all’articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l’attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.

Con la conversione in legge del DL 77/2021 del 31 maggio, prevista entro e non oltre il 29 luglio p.v. sarà possibile svolgere l’attività di accertamento dei requisiti di idoneità fisica delle patenti nautiche presso presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l’attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264 da parte di tutti i medici certificatori in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida di cui al Decreto Dirigenziale del 31 gennaio 2011 e s.m.i.

Il Gruppo di Lavoro sulla Nautica da diporto della SIMCE ha elaborato una tabella riassuntiva dei requisiti minimi fruibili a tutti i medici certificatori, per effettuare il download clicca qui: Requisiti minimi patente nautica

Si rammenta che la modulistica da utilizzare è quella attualmente in vigore ed è possibile effettuare il download cliccando qui: Modulistica Nautica

Raccomandazione per una corretta certificazione: l’originale del certificato medico (in marca da bollo da 16,00 e con fototessera apposta ed autenticata) e la dichiarazione anamnestica in originale vanno rilasciate al paziente che le consegnerà alla Capitaneria di Porto / MCTC; si consiglia di conservare una copia di entrambi i documenti.