Aggiornamenti in tema di certificazioni mediche per idoneità nautica da diporto

Nella giornata di ieri è stato pubblicato LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (21G00118) (GU Serie Generale n.181 del 30-07-2021 – Suppl. Ordinario n. 26) note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/07/2021

Art. 43 Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e   servizi informatici del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Art. 43 2-quater.

Al fine  di  semplificare   i   procedimenti   per   il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite  mediche per l’accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica  sono svolte:

a) presso le strutture pubbliche di cui all’articolo 36,  comma  3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

b) presso i gabinetti medici  dove  si  accertano  i  requisiti  di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l’attività di scuola  nautica  e  le sedi dei soggetti di cui alla  legge  8  agosto  1991,  n.  264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.

L’introduzione di questo disposto normativo consente di superare l’attesa del Decreto Interministeriale previsto dall’art. 59, in quanto viene modificato sia l’art. 36 del DM 146/2008 per quanto attiene il comma 3 (In ogni caso gli accertamenti sono effettuati presso la struttura pubblica di appartenenza) sia l’art. 59 comma 1 lettera i).

L’art. 30 del D.Lgs. 160/2020 recita

Art. 30. Modifiche all’articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229

1. All’articolo 59, comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, sono apportate le seguenti
modificazioni:

la lettera i) è sostituita dalla seguente: « i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per
il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità
fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), nonché delle modalità
di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti, prevedendo misure di semplificazione finalizzate
a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle
sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l’attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico
sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da
medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida, ai sensi del decreto ministeriale
31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2011»;

Con il nuovo testo al comma 2-quinques dell’art. 43 della Legge 108 del 30 luglio 2021 si sostituisce la lettera i) già modificata con il d.lgs. 160/2020 con il seguente comma: “i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti”

Viene stralciato tutto il periodo “prevedendo misure di semplificazione finalizzate
a svolgere le visite mediche, oltre che presso strutture pubbliche, presso gabinetti medici, anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi per l’attività di scuola nautica, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti guida, ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2011“, che prevedeva la semplificazione di tale certificazione solo all’entrata in vigore del decreto interministeriale inerente il nuovo Regolamento di Attuazione della Nautica da Diporto (vedere per approfondimenti incipit D.Lgs. 229/2017 art. 59)

Si rammenta che la modulistica da adottare e i requisiti sono indicata dal D.M. 2 agosto 2016, clicca qui per effettuare download:

Modulistica Nautica

Requisiti minimi patente nautica