Articolo 43, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 181 del 30/07/2021.

Con tale nota 23885 del 12 agosto 2021, viene confermato che è possibile svolgere gli accertamenti per il rilascio/convalida dell’idoneità nautica presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso
le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l’attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge
8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone
con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il
rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio
2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011, a partire dal 31 luglio 2021.

Il certificato rilasciato presso altre strutture è valido anche per domande presentate antecedentemente al 31 luglio 2021.

Per effettuare il download della nota clicca qui: VPTM.REGISTRO UFFICIALE.2021.0023885