Con la nota 24645 del 29.07.2021 è stato disposto che a decorrere dal 1.09.2021, i titolari di patente di guida scaduta di validità da oltre cinque
anni, che presentino agli UMC la richiesta di conferma di validità della patente, dovranno sostenere,
preliminarmente alla conferma, una prova pratica di guida, classificata come “esperimento di guida” tesa ad
accertare che il conducente abbia conservato i requisiti di idoneità tecnica alla guida (capacità di effettuare
manovre e abilità di comportamento nel traffico).
La durata della prova deve essere di almeno 15 (quindici) minuti per le patenti delle categorie AM,
A1, A2, A, B1, B, BE e di almeno 25 (venticinque) minuti per le altre categorie.
Il candidato può presentarsi all’esame come privatista (con veicolo non munito di doppi comandi) o
come allievo di autoscuola.
In ogni caso, a tutela della sicurezza e incolumità dell’esaminatore e degli altri utenti della strada, il
candidato dovrà essere accompagnato da una persona, in qualità di istruttore, in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 122 comma 2 del CdS.
Per sostenere la prova pratica, il candidato dovrà compilare ed allegare alla richiesta di conferma di validità della propria patente il modulo TT 746 (con valorizzazione del campo “altre richieste” con la seguente dicitura: esperimento di guida con veicolo (tipo e targa) e accompagnatore (generalità, n° patente posseduta e relativa categoria)). Detto modulo dovrà essere corredato da attestazione di versamento di euro 16,20 su conto corrente postale n. 9001.
La mancata volontà di sottoporsi all’esperimento di guida da parte dei conducenti interessati, comporta l’avvio del procedimento di revisione patente ex art. 128 C.d.S. e, in tal caso, a valle dell’emissione e della notifica del provvedimento di revisione, l’interessato, dovrà presentare idonea istanza utilizzando il modulo TT 746 (campo (1) esame di revisione).
I conducenti a carico dei quali, alla data del 1° set 2021, sia stato già adottato provvedimento di revisione tecnica per patente scaduta da più di tre anni, potranno avanzare istanza di “esperimento di guida” secondo le sopra richiamate modalità. In caso di esito positivo dell’esperimento di guida, gli uffici procederanno alla cancellazione, motivata dal superamento della prova di guida, del provvedimento di revisione adottato. In caso di esito negativo dell’esperimento, il provvedimento di revisione verrà confermato inserendo un’apposita informativa (IF) nella maschera GE91.
Le procedure di cui alla circolare n. 24645 del 29 luglio 2021, si applicano anche ai casi di conversione di patenti unionali scadute da più di cinque anni al momento della richiesta.
Si segnala inoltre che Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – D.G. per l’Unione Europea ha reso noto che il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio dei Ministri della Repubblica di Albania sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 17 marzo 2021, è in vigore dal 12 luglio 2021 e ha validità fino al 26 luglio 2026.
Chiarimenti
1) patente albanese con scadenza 11 luglio 2021, ovvero quattro anni dalla data di acquisizione della
residenza anagrafica compiuti l’11 luglio 2021: non convertibile;
2) patente albanese con data di scadenza compresa tra il 12 luglio 2021 ed il sesto giorno successivo
alla data di pubblicazione della presente circolare, ovvero quattro anni dalla data di acquisizione
della residenza anagrafica compiuti tra il 12 luglio 2021 ed il sesto giorno successivo alla data di
pubblicazione della presente circolare: convertibile a condizione che la relativa domanda sia
presentata entro 31 ottobre 2021.
Per quanto riguarda la proroga di validità delle patenti di guida si rimanda a quanto disposto con nota 24231 del 27 luglio 2021:
Clicca qui per effettuare il download:
circolare_protocollo_24645_del_29-07-2021
circolare_protocollo_25660_del_09-08-2021
Circolare_protocollo_25025_del_03-08-2021