In data 20 aprile, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 91 la legge n. 50 del 20.4.2026 art. 10, si riporta il testo:
2. Nelle more della revisione organica della materia e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga all’articolo 330, comma 2, primo periodo, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, possono essere nominati componenti delle commissioni mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche i medici in quiescenza, fino al compimento del settantacinquesimo anno di eta’, gia’ appartenenti alle amministrazioni e ai corpi di cui al comma 2 del medesimo articolo 119, previa comunicazione all’azienda sanitaria locale della disponibilita’ a proseguire nell’incarico. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Sempre più frequentemente vengono posti quesiti in merito alla corretta interpretazione di tale articolo, relativo ai componenti CML in quiescenza, già alla data del 19.2.2026 (data entrata in vigore del Provvedimento).
L’approfondimento si è reso necessario alla luce dell’allocuzione “previa comunicazione all’azienda sanitaria locale della disponibilita’ a proseguire nell’incarico“, ossia se tale possibilità sia da riservarsi a chi venga posto in quiescenza a partire dal 19 febbraio 2026 o sia stato posto in quiescenza prima di tale data, ma sia stato già componente di Commissione.
Considerato che:
– trattasi di norma transitoria (ossia valida fino al 31 dicembre 2026),
– possono svolgere l’incarico come medici componenti di CML, coloro i quali siano stati posti in quiescenza (rientranti quindi nei medici “regionali” iscritti all’albo provinciale, secondo quanto previsto dalla nota del 5 novembre 2026, fino al compimento dell’età di 75 anni e che abbiano già svolto l’attività di CML
– i componenti ASL possono restare in servizio in una fascia di età compresa tra i 67 anni ed i 72 anni (67 anni standard, 70 direttore UOC, 72 direttore UOC ed universitario),
appare evidente che:
- possano svolgere l’attività di componente CML i medici già appartenti alle amministrazioni, posti in quiescenza anche prima del 19 febbraio 2026 (orientamento confermato anche da altri documenti pervenuti alla Società);
- siano da considerarsi come “medici appartenti all’Amministrazione Regione” (nella composizione della CML, possono essere presenti pertanto due medici di Regione purchè uno dei due assuma il ruolo di Presidente sostituto; oppure un medico di Regione e due medici ASL o un medico ASL e uno di altro Dicastero), secondo quanto previsto dalla nota D.G. MIT n. 31796 del 5.11.2025.
L’art. 10 infine richiama anche aspetti di natura economica, che consiglio di valutare attentamente con gli Uffici amministrativi ASL, in particolare sottolineo richiamo all’art. 14 del D.L. 4-19, convertito con Legge successivamente, circa il non superamento dei 5000 euro lordi.
Si conferma infine quanto già espresso con nota del 3.9 u.s. di questa Società inviata al MIT e successivamente inoltrata anche Ministero della Salute, ossia che, al fine di:
– assicurare una formazione minima da parte dei membri e non una partecipazione meramente occasionale;
– evitare la nomina di membri senza una partecipazione attiva;
– evitare la nomina finalizzata solo al maturamento del requisito di svolgimento dell’attività certificativa in ambito monocratico, come previsto dall’art. 119 del CdS, e in questo specifico caso, nomine quale componente di Commissione in prossimità del provvedimento di quiescenza;
è opportuno che i medici in quiescenza, che richiedano di proseguire nell’incarico o essere richiamati nell’incarico quale componenti CML, abbiano maturato almeno 60 sedute presso una CML, certificate dal Presidente della CML presso cui hanno svolto l’incarico.
