Chiarimenti in tema di certificazioni di armi ed esplosivi. Individuazione delle figure professionali.

L’attività certificativa nel settore della pubblica sicurezza è in attesa del   decreto   regolamentare   previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204; anche a seguito della Circolare 557/PAS/U/005452/10900/(27)9 del 19.4.2021, sono pervenuti quesiti a questa Società relativi:

  • alla tipologia di certificazione che può essere rilasciata;
  • alle figure professionali preposte al rilascio delle certificazioni in oggetto;
  • alla modulistica da adottare;

 

Tipologia di certificazioni inerenti e modulistica da adottare

Le certificazioni individuate sono 12,

  1. Nulla osta per detenzione o acquisto di armi (1° rilascio)

Il nulla osta per la detenzione o acquisto di armi è disciplinato dall’art. 35 TULPS RG 773 del 18 giugno 1931; può associarsi alla detenzione di munizioni, ed è richiesto nei seguenti casi:

  • Detenzione di armi bianche
  • Detenzione di armi per collezionismo (ex. armi artistiche, rare o antiche)
  • Detenzione per uso scenico[1]

Il “maestro di armi” uso scenico deve essere titolare di licenza ex art. 28 o 31 T.U.L.P.S., rilasciata con l limitazione che essa abilita al solo maneggio di armi ad uso scenico. La licenza, inoltre, se rilasciata a soggetto diverso dal proprietario delle armi ad uso scenico, abilita solo alla detenzione e maneggio delle armi ad uso scenico per il tempo necessario alle riprese, per la durata preventivamente comunicata e per altre attività connesse, preventivamente autorizzate dalla Questura; il maestro di armi deve dare avviso di trasporto, ex art. 34 T.U.L.P.S. delle armi uso scenico destinate alle riprese – di proprietà od eventualmente ricevute in comodato – ed adempiere agli obblighi di denuncia di detenzione delle armi stesse, ai sensi dell’art. 38 del T.U.L.P.S., nonché assicurarne costantemente la custodia. A tal fine, il Questore del luogo dove si svolgono le riprese può, in relazione alle circostanze, imporre le prescrizioni ritenute opportune;

È richiesto idoneità al maneggio delle armi tranne nei seguenti casi:

  • detenzione arma bianca
  • detenzione per trasporto
  • nulla osta per collezione armi artistiche, rare od antiche[2]
  • detenzione di armi senza munizioni
  • rinnovo detenzione di armi, purché in possesso di precedente idoneità al maneggio o nei successivi 10 anni dal congedo presso Forze Armate armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario in assenza di idoneità al maneggio delle armi

Con la circolare 557/PAS/U/006501/10900(27) del 29 aprile 2015, si specifica che relativamente alla richiesta di chiarimenti concernenti l’apposizione del bollo sul certificato medico in parola, si rappresenta che l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n.121/2013 non stabilisce deroghe al vigente regime fiscale, per cui la richiamata certificazione sanitaria deve essere prodotta nelle medesime forme ordinariamente previste per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi di cui al menzionato art. 35 del TULPS. Tale disposizione ha abrogato quanto disposto dalla Circolare N° 557/B.9471-10100.2(4)l, del 20 maggio 2003, che esonerava il richiedente da tale imposta, in quanto, pur se rilasciato a richiesta, accedeva ad un provvedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza, rientrando nella fattispecie di cui al n. 3 della tabella B allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642.

Riepilogo

Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore

Requisiti: il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusa di alcol, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

Validità nulla osta: quinquennale; una tantum se trattasi di arma bianca.

Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, medico militare, Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modulistica: non presente.

  1. Idoneità maneggio armi

L’idoneità viene rilasciata dai Tiro a Segno Nazionali; tale certificazione è richiesta ai sensi dell’art. 8 Legge 110/1975 comma 6, L. n. 110/1975 come modificato dal D.Lgs. n. 204/2010:

Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario che esibiscano certificato d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all’accertamento tecnico soltanto per l’esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi“.

Tale disposizione è stata chiarita dalla Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/10900(27)9 del 24.06.2011 (pag. 8) secondo cui “Si richiama, poi, particolare attenzione alla modifica introdotta all’art. 8, sesto comma, della legge n. 110/75, per quel che riguarda l’accertamento della capacità tecnica al maneggio delle armi. Tale nuova disposizione, che entra in vigore il 1° luglio 2011, stabilisce una “presunzione di idoneità” tecnica al maneggio delle armi solo nei confronti di coloro che “nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza” hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armadi dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente. In tali ultimi casi, quindi, a corredo delle prime istanze di rilascio delle autorizzazioni richiamate dal medesimo articolo 8, dovrà essere presentato anche il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi, da conseguire presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale”.

Dalla lettura in combinato disposto della suddetta norma e della circolare esplicativa (quando la circolare fa riferimento al requisito temporale dei 10 anni, lo ricollega esclusivamente allo status di chi ha svolto servizio nelle Forze armate etc. e non anche a chi abbia a suo tempo conseguito il certificato di maneggio armi presso un TSN e poi gli sia scaduto il porto d’armi da oltre 10 anni) si ricava che il titolare di porto d’armi scaduto da oltre 10 anni deve acquisire l’idoneità al maneggio armi presso un TSN solo nel caso in cui, al momento del primo rilascio, fosse stato esonerato dal maneggio al TSN in quanto in servizio nelle Forze armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario.

 

Tale norma, come chiarito dalla su citata circolare del Ministero Interno, non si applica quindi se:

  • Non siano ancora decorsi i 10 anni dalla scadenza del porto d’armi e/o dalla cessazione dal servizio nelle Forze armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario;
  • Siano decorsi i 10 anni dalla scadenza del porto d’armi, ma il titolare aveva acquisito l’idoneità al maneggio armi presso un TSN già al momento del primo rilascio, poiché tale tipo di idoneità dura ad vitam.

Riepilogo

Autorità che rilascia l’abilitazione al maneggio: Tiro Sportivo Nazionale

Requisiti: non presenti, tuttavia si consiglia di utilizzare quelli previsti per art. 1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998

Validità attestazione: per tutta la vita

Figure preposte al rilascio: non chiaramente indicati, tuttavia si suggerisce che siano le medesime figure preposte per il rilascio del porto d’armi tiro al volo sportivo.

Modulistica: non presente. Si suggerisce di adottare quella prevista per il porto d’armi tiro al volo.

 

  1. Rinnovo detenzione di armi

Tale certificazione è disciplinata dall’art. 38 TULPS RG 773 del 18 giugno 1931

È richiesto idoneità al maneggio delle armi tranne nei seguenti casi:

  • rinnovo detenzione di armi, purché in possesso di precedente idoneità al maneggio o nei successivi 10 anni dal congedo presso Forze Armate armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario in assenza di idoneità al maneggio delle armi

Con la circolare 557/PAS/U/006501/10900(27) del 29 aprile 2015, si specifica che relativamente alla richiesta di chiarimenti concernenti l’apposizione del bollo sul certificato medico in parola, si rappresenta che l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n.121/2013 non stabilisce deroghe al vigente regime fiscale, per cui la richiamata certificazione sanitaria deve essere prodotta nelle medesime forme ordinariamente previste per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi di cui al menzionato art. 35 del TULPS. Tale disposizione ha abrogato quanto disposto dalla Circolare N° 557/B.9471-10100.2(4)l, del 20 maggio 2003, che esonerava il richiedente da tale imposta, in quanto, pur se rilasciato a richiesta, accedeva ad un provvedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza, rientrando nella fattispecie di cui al n. 3 della tabella B allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642.

Riepilogo

Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore

Requisiti: il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere, ovvero non risulti assumere, anche occasionalmente, sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero abusa di alcol, nonché dalla presentazione di ogni altra certificazione sanitaria prevista dalle disposizioni vigenti.

Validità nulla osta: quinquennale; una tantum se trattasi di arma bianca.

Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, medico militare, Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

Modulistica: non presente.

 

  1. Nulla osta per esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie / attività armaiolo

Tale certificazione è disciplinata dall’art. 55 TULPS RG 773 del 18 giugno 1931

Riepilogo

Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore

Requisiti: il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e volere. Valutazione funzionalità degli arti.

Validità nulla osta: non specificata, verosimilmente quinquennale. Per la licenza di fochino la validità è triennale.

Figure preposte al rilascio: medico provinciale, ufficiale sanitario o medico militare.

Modulistica: non presente.

 

  1. Licenza per trasporto di armi

Tale certificazione è disciplinata dall’art. 36 TULPS RG 773 del 18 giugno 1931

Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco

Riepilogo

Autorità che rilascia licenza: Questori delle Province interessate

Requisiti: non specificati, si suggerisce di applicare i requisiti per nulla osta detenzione / acquisto armi

Validità licenza: quinquennale.

Figure preposte al rilascio: si suggerisce settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, medico militare, Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modulistica: non presente.

 

  1. Vidimazione carta di riconoscimento

Tale certificazione è disciplinata dall’art. 76 RD 635 06 maggio 1940

Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco

Riepilogo

Autorità che rilascia carta verde: rilasciate dalle Sezioni di Tiro e vidimate dai questori delle Province interessate

Requisiti: non specificati, si suggerisce di applicare i requisiti per nulla osta detenzione / acquisto armi

Validità vidimazione: non specificata, verosimilmente quinquennale.

Figure preposte al rilascio: non specificate, si suggerisce settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, medico militare, Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modulistica: non presente.

 

  1. Porto d’armi per uso venatorio

Tale certificazione è prevista dall’art. 22 commi 8 e 9 Legge 157 11 febbraio 1992; è disciplinata dall’ art. 1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998.

Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco

Riepilogo

Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore

Requisiti porto d’armi: art. 1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998

Validità porto d’armi: sei anni se rilasciati prima del 14 settembre 2018; 5 anni a partire dal 14 settembre 2018

Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modulistica: D.M. 28 aprile 1998.

 

  1. Porto d’armi per uso tiro al volo

Tale certificazione è prevista dalla Legge 18 giugno 1969 n. 323 – articolo unico; è disciplinata dall’ art. 1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998.

Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco

Riepilogo

Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore

Requisiti porto d’armi: art. 1 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998

Validità porto d’armi: sei anni se rilasciati prima del 14 settembre 2018; 5 anni a partire dal 14 settembre 2018

Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modulistica: D.M. 28 aprile 1998.

 

  1. Porto d’armi per uso difesa personale

Tale certificazione è prevista dall’art. 42 RG 18 giugno 1931 n.773; è disciplinata dall’ art. 2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998.

Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco

Riepilogo

Autorità che rilascia il porto d’armi: Questore per armi lunghe da fuoco / Prefetto per rivoltelle o pistole di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia lunghezza inferiore a 65 cm

Requisiti porto d’armi: art. 2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998

Validità porto d’armi: almeno annuale

Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modulistica: D.M. 28 aprile 1998.

 

  1. Porto d’armi per guardie ittico-venatorie / guardie zoofile

Tale certificazione è prevista dagli articoli 42 e 133 RG 18 giugno 1931 n.773; e dall’art. 6 della Legge 189 20 luglio 2004 per le guardie zoofile

I Servizi di vigilanza ecologica/ambientale volontaria e le GEV, altrimenti denominati “Guardie Ittico-Venatorie”, sono stati istituiti dalle seguenti Regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Calabria.

I Servizi istituiti con legge regionale sono coordinati di norma a tale livello, con previsione in alcuni casi di un coordinamento infra-regionale (Province), e le GEV (che in Toscana, Campania e Molise si chiamano GAV – Guardie Ambientali Volontarie) operano all’interno di:

  • Gruppi e/o Associazioni riconosciuti e convenzionati con Province/Città metropolitane/Comuni (in Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Puglia, Molise)
  • Province, Enti parco nazionali e regionali e gestori di aree protette, Associazioni (Campania)
  • Regione (Basilicata e Calabria)
  • Parchi regionali e/o Province e/o Comuni (capoluogo di provincia e raggruppamenti di Comuni), Città metropolitane

Le guardie venatorie volontarie (qualificate guardie particolari giurate con decreto della provincia) possono portare durante il servizio di vigilanza armi lunghe (o corte) solo se muniti di apposita licenza di porto di arma (lunga o corta) per difesa personale all’uopo specificamente rilasciato dal Prefetto, e ciò indipendentemente dall’eventuale titolarità della licenza di porto d’armi per uso caccia; gli osservatori volontari non possono mai portare con sé le armi.

Le guardie zoofile di nomina prefettizia non possono esercitare vigilanza venatoria, se non espressamente e specificamente autorizzate dalla Provincia.

Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco

Riepilogo

Autorità che rilascia il porto d’armi: Prefetto

Requisiti porto d’armi: art. 2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998

Validità porto d’armi: almeno annuale, salvo diversa indicazione del Prefetto

Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modulistica: D.M. 28 aprile 1998.

 

  1. Porto d’armi per Guardie Particolari Giurate

Tale certificazione è prevista dall’art. 138 TULPS RD 773 1931 e dall’art. 71 R.D. 6 maggio 1940, n. 635

Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco

Riepilogo

Autorità che rilascia il porto d’armi: Prefetto

Requisiti porto d’armi: non presenti, tuttavia si consiglia di utilizzare quelli previsti per art. 2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998

Validità porto d’armi: biennale per licenza porto d’armi e decreto art. 138 TULPS; per il libretto cinque anni ai sensi art. 71 R.D. 6 maggio 1940, n. 635

Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modulistica: non presente. Si suggerisce di utilizzare quella del D.M. 28 aprile 1998.

 

  1. Porto d’armi per polizia municipale e Polizia Provinciale

I riferimenti normativi che disciplinano il possesso delle armi per gli appartenenti dei Corpi di Polizia Locale sono rispettivamente:

art. 5 Legge 65 del 7 marzo 1986: “Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio…”

art. 6 comma 3 DM 145 del 4 marzo 1987: “Il provvedimento con cui si assegna l’arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni”.

Estensione di abilitazione: Carta Europea d’Arma da fuoco

Riepilogo

Autorità che rilascia il porto d’armi: Sindaco / Presidente Provincia

Requisiti porto d’armi: art. 2 Decreto Ministeriale 28 aprile 1998

Validità porto d’armi: almeno annuale, salvo diversa indicazione del Sindaco / Presidente Provincia

Figure preposte al rilascio: settore medico legale delle Aziende Sanitarie locali, distretti sanitari dell’ASL, medico militare in servizio permanente ed attività di servizio, medico della Polizia di Stato o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Modulistica: non presente. Si suggerisce di utilizzare quella del D.M. 28 aprile 1998.

 

Le figure professionali preposte al rilascio delle certificazioni

Considerato l’art. 12 commi 2 e 3 D. Lgs. 104/2020

  1. Fino all’adozione   del   decreto   regolamentare   previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, l’adempimento di cui all’articolo 38, quarto comma,  del  testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con  regio  decreto 18 giugno 1931, n. 773, come  modificato  dal  presente  decreto,  è assolto presentando un  certificato  rilasciato  dal  settore  medico legale delle Aziende sanitarie locali, o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  dal quale risulti che il richiedente non è affetto da  malattie  mentali oppure  da  vizi  che  ne  diminuiscono,  anche  temporaneamente,  la capacità di intendere e di volere.
  2. Ferma restando  la  normativa  vigente  relativa  ai  requisiti psicofisici   necessari   per   il    rilascio    ed    il    rinnovo dell’autorizzazione al porto di  armi,  l’accertamento  dei  medesimi requisiti è effettuato dagli uffici medico-legali  e  dai  distretti sanitari delle aziende sanitarie locali o dalle  strutture  sanitarie militari o della Polizia di Stato, ovvero  da  singoli  medici  della Polizia di Stato, dei Vigili  del  fuoco  o  da  medici  militari  in servizio permanente ed in attività di servizio.

Si sono configurate le seguenti categorie professionali:

  • Medico militare
  • Medico militare in servizio permanente ed in attività di servizio / Medico Polizia di Stato / Medico dei Vigili del Fuoco
  • Medici in servizio presso uffici medico-legali ASL
  • Medici in servizio presso i distretti sanitari

 

Medico militare: figura che può operare sia in servizio che in quiescenza (ausiliaria o riserva), purché non sia posto in congedo assoluto. Certificazioni che può rilasciare: detenzioni. Si segnala tuttavia l’opportunità nel NON procedere al rilascio di tale certificazione qualora sia necessaria l’idoneità al maneggio delle armi.

Medico militare in servizio permanente ed in attività di servizio figura che può operare solo se in servizio (no quiescenza), o all’interno della struttura di appartenenza o al dì fuori della propria struttura. Certificazioni che può rilasciare: detenzioni e porto d’armi.

Medico Polizia di Stato o Medico dei Vigili del Fuoco: figura che può operare solo se in servizio (no quiescenza), o all’interno della struttura di appartenenza o al dì fuori della propria struttura. Certificazioni che possono essere rilasciate: detenzioni e porto d’armi.

Medici in servizio in servizio presso gli uffici medico-legali ASL: figure che possono operare presso le strutture di appartenenza. Certificazioni che possono essere rilasciate: detenzioni e porto d’armi. I medici che operano presso tali strutture hanno assorbito le funzioni una volta dell’ufficiale sanitario / medico provinciale.

Medici in servizio in servizio presso i distretti sanitari ASL: figure che possono operare presso le strutture di appartenenza. Certificazioni che possono rilasciare essere rilasciate: porto d’armi, non detenzioni.

[1] Art. 22 Legge 110/1975 e Circolare N. 50. 302/10. C. N.C. 77 del 7 luglio 2011

[2] Art. 3 Legge 21 febbraio 1990 n. 36

 

Per effettuare il download della Circolare 19 aprile 2021 clicca qui: 19 aprile 2021 Circolare MINTERN Figure professionali

Per effettuare il download dello specchio riepilogativo delle certificazioni in tema di armi clicca qui: Figure professionali