Proroga validità patenti di guida ed altri amministrativi

Vista la circolare 14282 del 27 aprile 2021 clicca qui per effettuare download 27 aprile 2021 Circolare Proroga, sono sopravvenute le seguenti novità:

1) per la circolazione su tutto il territorio dell’UE e dello SEE, eccetto l’Italia, con le patenti rilasciate in Italia

2) per la circolazione su tutto il territorio italiano, con le patenti di guida rilasciate da un diverso Paese membro dell’UE o del SEE, salvo diversa indicazione dello Stato di rilascio la validità delle patenti è così prorogata:

scadenza originaria

scadenza prorogata

1° febbraio 2020 – 31 maggio 2020

13 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

1° giugno 2020 – 31 agosto 2020

1° luglio 2021

1° settembre 2020 – 30 giugno 2021

10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria

per la circolazione sul suolo nazionale, la validità delle patenti rilasciate in Italia quali titoli abilitativi alla guida, è così prorogata:

scadenza originaria

scadenza prorogata

31 gennaio 2020 – 29 dicembre 2020

29 ottobre 2021

30 dicembre 2020 – 30 giugno 2021

10 mesi a decorrere dalla data della

scadenza originaria

1 luglio 2021 – 31 luglio 2021

29 ottobre 2021

Medici Monocratici

I certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’art. 119 del codice della strada per essere allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2 sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 ottobre 2021;

Commissioni Mediche Locali

I permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’art. 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell’art. 126, comma 8-bis, del codice della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, co. 2 e 2-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 29 ottobre 2021.

Carta Qualificazione Conducente Circolare 11043 del 31.3.2021 clicca qui per effettuare download 30 marzo 2021 Circolare CQC

Nonostante la richiesta di rivalutare quanto disposto con la circolare su menzionata, anche alla luce dell’obbligatorietà dell’esecuzione in presenza dei corsi di primo soccorso/BLSD svolti dalle medesime figure professionali, ad oggi risulta modificata la disposizione normativa inerente la formazione CQC – parte medica, che qui si riporta in stralcio “Inoltre, essendo stata segnalata da più parti difficoltà a reperire docenti medici, in ragione del massivo impiego del personale sanitario nella campagna di vaccinazione in atto, per la sola durata dell’emergenza da COVID-19 in atto o fino a diverse disposizioni sul punto, si dispone che, la parte di programma di qualificazione iniziale (anche di integrazione) e di formazione periodica di tali docenti possa essere erogata dal docente insegnante di teoria avvalendosi di supporti audiovisivi o multimediali il cui contenuto in conformità ai programmi del corso sia attestato dal responsabile del corso stesso”.