A seguito di continue segnalazioni che pervengono a questa società relativamente alla Capitaneria di Porto di Livorno, da parte di medici che rilasciano certificazioni finalizzate al rilascio di idoneità per la conduzioni di natanti, in data 10 agosto u.s. è stata inviata pec alla c.a. del responsabile dell’ufficio relativamente a due richieste che la Capitaneria pone ai pazienti e sta ritardando la finalizzazione del procedimento amministrativo:
-la copia di dichiarazione anamnestica
-i chiarimenti connessi alla presenza di determinati timbri sulle certificazioni mediche
Relativamente alla prima richiesta, ossia copia della dichiarazione anamnestica, il nuovo disposto normativo art. 37 comma 13 del DM 133 /2024 prevede che “/La dichiarazione sostitutiva del certificato anamnestico, di cui all’allegato I, annesso 2, è consegnata alle strutture e ai medici di cui ai commi 4 e 5 che la conservano, unitamente alla certificazione sanitaria e alla relativa documentazione, per dieci anni”.
Sono i medici pertanto che avranno cura di conservare tale documentazione per 10 anni.
Per quanto riguarda la seconda richiesta, si deve precisare che il “timbro tondo dell’Ente” non configura che la certificazione sia stata rilasciata come attività di servizio o all’interno della struttura di appartenenza del medico certificatore, che è una prerogativa invece del “timbro di Ufficio o del codice meccanografico di struttura”.
Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l’accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:
– presso la struttura pubblica nella quale il medico presta servizio;
– presso gabinetti medici;
– presso gabinetti medici anche allestiti nelle sedi delle scuole nautiche o dei consorzi per l’attività di scuola nautica.
Nel caso in cui la visita di accertamento si svolga in un gabinetto medico, il certificato di idoneità reca l’indicazione dell’esercizio presso il quale il gabinetto medico è allestito.
Il MIT ha deciso di precisare che il tenore della nuova norma era giustappunto di agevolare l’accesso al servizio anche altre strutture private, ossia le scuole guida e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, anche alla luce dell’articolo 43, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in legge 29 luglio 2021, n. 108, pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 181 del 30/07/2021, inviando al Comando Generale delle CP e tutte le CP e le MCTC la nota allegata alla presente, datata 11.2.2025.
Il gabinetto medico può essere presente all’interno di una delle seguenti strutture:
-ufficio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale;
– strutture di cui all’art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”;
-commissioni mediche locali;
-altre strutture presso cui prestano servizio i medici delle Amministrazioni del Ministero degli Interni, del Ministero dell’Economia e Finanze, di Rete Ferroviaria Italiana, del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro.
-studio medico;
-poliambulatorio;
-sedi delle scuole nautiche o dei consorzi per l’attività di scuola nautica;
-le scuole guida e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.
Alla luce del nuovo D.M. 133/2024 sul certificato si possono evidenziare almeno tre timbri:
*a. il timbro del medico certificatore o TIMBRO LINEARE*
Per il medico in servizio presso una delle amministrazioni di cui all’art. 119 del Codice della Strada, tale timbro reca i seguenti dati: grado, categoria (servizio permanente effettivo o comunque un contratto di dipendenza a tempo indeterminato con l’amministrazione di appartenenza), cognome e nome ed il codice identificativo rilasciato dalla Motorizzazione Civile (MCTC) competente per territorio.
Per il medico non più appartenente alle amministrazioni di cui all’art.119 del Codice della strada, tale timbro reca i seguenti dati: qualifica (dottore, dottoressa), cognome, nome, codice identificativo rilasciato dalla Motorizzazione civile competente per territorio ed indicazione della Motorizzazione che ha rilasciato il codice mediante sigla (ex. Motorizzazione di Roma – MCTC-RM).
*b. il timbro che reca l’indicazione dell’ufficio di appartenenza del medico accertatore o TIMBRO TONDO*
Tale timbro reca gli elementi identificativi dell’Ente in cui il medico certificatore presta effettivamente servizio.
A scopo di uniformità, il timbro tondo deve essere costituito da due cerchi concentrici del diametro di 30 mm e 20 mm; nello spazio compreso fra essi deve essere indicato l’Ente di appartenenza e la città (se non riportata altrove); nella parte centrale deve essere indicata la sede di incarico (es. reparto ospedaliero, ufficio, divisione, servizio, unità, etc.)
*c. il timbro che configura che la certificazione è stata rilasciata all’interno della struttura di appartenenza*
Tale timbro non è presente obbligatoriamente in tutte le certificazioni rilasciate internamente alle strutture, tuttavia si identificano due timbri principalmente (che si possono trovare congiuntamente o alternativamente):
*- Il TIMBRO d’UFFICIO*
E’ Il bollo d’ufficio (timbro tondo metallico, recante gli elementi identificativi dell’ente), è il sigillo ufficiale di ogni organismo e rappresenta lo strumento di autenticazione degli atti emanati dal Comando e dal rispettivo Servizio Amministrativo.
*- Il TIMBRO CODICE MECCANOGRAFICO della struttura*
Con D.D. 19 aprile 2013 è stato disposto di assegnare un codice di identificazione alfanumerico di sei (6) elementi per:
a) ciascun ufficio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale.
Tale codice identifica il predetto ufficio sanitario ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore dello stesso, all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove lo stesso ha sede;
b) ciascuna struttura di cui all’art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”.
Tale codice identifica la struttura ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore della stessa, all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede;
c) ciascuna commissione medica locale. Tale codice identifica la commissione medica locale ed è richiesto, per il tramite del presidente pro tempore della stessa, all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede.
Infine si deve constatare che tali timbri potrebbero essere assenti sulle certificazioni e sostituiti da allocuzioni (ex. Certificazione rilasciata all’interno della struttura previa autorizzazione, etc).
Ad ogni buon conto sono state allegate le linee guida redatte dalla SIMCE, 2024 10 18 LINEE GUIDA NAUTICA DA DIPORTO
ponendo in c/c:
-MIT dg.tm@mit.gov.it; Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d’acque interne – Divisione 5 (ex 7) – Regime amministrativo della nave e nautica da diporto.
-CONFARCA
-UNASCA
