Chiarimenti in tema di idoneità alla detenzione e porto d’armi

Il GdL ha elaborato alcuni chiarimenti necessari inerenti le idoneità alla detenzione e porto d’armi.

Classificazione delle Armi

È opportuno richiamare la classificazione delle armi, sulla base della loro tipologia:

  • Armi da guerra ed Armi comuni proibite, delle quali è vietata la detenzione.
  • Armi antiche
  • Armi comuni, così suddivise:
    • Armi comuni lunghe da caccia
    • Armi comuni, lunghe o corte, sportive
    • Armi lunghe non da caccia e non sportive
    • Armi comuni in genere
  • Armi bianche

Validità dell’idoneità al porto/detenzione d’armi

Relativamente alla validità dello stesso, è di 5 anni per il porto d’armi uso caccia e tiro al volo; 1 anno per quello per difesa personale; 2 anni per il decreto e licenza di guardia particolare giurata, per il libretto di GPG.

La validità del certificato medico detenzione è di 5 anni per le armi da fuoco; 1 tantum all’atto del rilascio del nulla osta acquisto armi per quelle “bianche“.

Sono presenti altresì certificati specifici ed accessori relativi alla semplice DETENZIONE di ARMA:

  • detenzione di armi e cartucce
  • autorizzazione acquisto di armi e munizioni e trasporto al domicilio
  • collezioni armi
  • uso scenico
  • carta europea
  • vidimazione carta di riconoscimento per trasporto da sezioni di tiro a luogo di detenzione
  • maneggio armi

Quesito inerente la validità del maneggio delle armi

In relazione ad un porto d’armi scaduto dal oltre 18 anni, il titolare qualora richieda il rinnovo, è obbligato a sostenere l’esame presso il TSN per ottenere l’abilitazione all’uso delle armi? Oppure il titolare di licenza di porto d’armi è abilitato per tutta la vita al maneggio delle armi?

Ai sensi dell’art. 8, comma 6, L. n. 110/1975 come modificato dal D.Lgs. n. 204/2010, “Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario che esibiscano certificato d’idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all’accertamento tecnico soltanto per l’esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi“.

Tale disposizione è stata chiarita dalla Circ. Min. Interno nr. 557/PAS/10900(27)9 del 24.06.2011 (pag. 8) secondo cui “Si richiama, poi, particolare attenzione alla modifica introdotta all’art. 8, sesto comma, della legge n. 110/75, per quel che riguarda l’accertamento della capacità tecnica al maneggio delle armi. Tale nuova disposizione, che entra in vigore il 1° luglio 2011, stabilisce una “presunzione di idoneità” tecnica al maneggio delle armi solo nei confronti di coloro che “nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza” hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armadi dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente. In tali ultimi casi, quindi, a corredo delle prime istanze di rilascio delle autorizzazioni richiamate dal medesimo articolo 8, dovrà essere presentato anche il certificato di idoneità tecnica al maneggio delle armi, da conseguire presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale”.

Dalla lettura in combinato disposto della suddetta norma e della circolare esplicativa (quando la circolare fa riferimento al requisito temporale dei 10 anni, lo ricollega esclusivamente allo status di chi ha svolto servizio nelle Forze armate etc. e non anche a chi abbia a suo tempo conseguito il certificato di maneggio armi presso un TSN e poi gli sia scaduto il porto d’armi da oltre 10 anni) si ricava che il titolare di porto d’armi scaduto da oltre 10 anni deve acquisire l’idoneità al maneggio armi presso un TSN solo nel caso in cui, al momento del primo rilascio, fosse stato esonerato dal maneggio al TSN in quanto in servizio nelle Forze armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario.

 

Tale norma, come chiarito dalla su citata circolare del Ministero Interno, non si applica quindi se:

  • Non siano ancora decorsi i 10 anni dalla scadenza del porto d’armi e sia ancora valido il servizio nelle Forze armate o Corpi armati o personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionario;
  • Siano decorsi i 10 anni dalla scadenza del porto d’armi, ma il titolare aveva acquisito l’idoneità al maneggio armi presso un TSN già al momento del primo rilascio, poiché tale tipo di idoneità dura ad vitam.

Guardie Ittico-Venatorie

I Servizi di vigilanza ecologica/ambientale volontaria e le GEV, altrimenti denominati “Guardie Ittico-Venatorie”, sono stati istituiti dalle seguenti Regioni: Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Toscana, Basilicata, Puglia, Campania, Molise e Calabria.

I Servizi istituiti con legge regionale sono coordinati di norma a tale livello, con previsione in alcuni casi di un coordinamento infra-regionale (Province), e le GEV (che in Toscana, Campania e Molise si chiamano GAV – Guardie Ambientali Volontarie) operano all’interno di:

  • Gruppi e/o Associazioni riconosciuti e convenzionati con Province/Città metropolitane/Comuni (in Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Toscana, Puglia, Molise)
  • Province, Enti parco nazionali e regionali e gestori di aree protette, Associazioni (Campania)
  • Regione (Basilicata e Calabria)
  • Parchi regionali e/o Province e/o Comuni (capoluogo di provincia e raggruppamenti di Comuni), Città metropolitane

 

Le guardie venatorie volontarie (qualificate guardie particolari giurate con decreto della provincia) possono portare durante il servizio di vigilanza armi lunghe (o corte) solo se muniti di apposita licenza di porto di arma (lunga o corta) per difesa personale all’uopo specificamente rilasciato dal Prefetto, e ciò indipendentemente dall’eventuale titolarità della licenza di porto d’armi per uso caccia; gli osservatori volontari non possono mai portare con sé le armi.

Le guardie zoofile di nomina prefettizia non possono esercitare vigilanza venatoria, se non espressamente e specificamente autorizzate dalla Provincia.

Polizia Municipale

I riferimenti normativi che disciplinano il possesso delle armi per gli appartenenti dei Corpi di Polizia Locale sono rispettivamente:

  • art. 5 Legge 65 del 7 marzo 1986: “Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio…”
  • art. 6 comma 3 DM 145 del 4 marzo 1987: “Il provvedimento con cui si assegna l’arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo determinato ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto. Si applicano, per quanto non previsto, le vigenti disposizioni in materia di porto e detenzione di armi e delle relative munizioni”.

Gli agenti di Polizia Municipale possono portare armi solo a seguito di provvedimento del Sindaco comunicato al Prefetto, se ritenuti idonei a seguito di certificazione prevista per il porto d’armi per difesa personale.

Imposta di bollo

Con la circolare 557/PAS/U/006501/10900(27) del 29 aprile 2015, si specifica che relativamente alla richiesta di chiarimenti concernenti l’apposizione del bollo sul certificato medico in parola, si rappresenta che l’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n.121/2013 non stabilisce deroghe al vigente regime fiscale, per cui la richiamata certificazione sanitaria deve essere prodotta nelle medesime forme ordinariamente previste per il rilascio del nulla osta all’acquisto di armi di cui al menzionato art. 35 del TULPS. Tale disposizione ha abrogato quanto disposto dalla Circolare N° 557/B.9471-10100.2(4)l, del 20 maggio 2003, che esonerava il richiedente da tale imposta, in quanto, pur se rilasciato a richiesta, accedeva ad un provvedimento attivato per esigenze di pubblica sicurezza, rientrando nella fattispecie di cui al n. 3 della tabella B allegata al Dpr 26 ottobre 1972, n. 642.

Obbligo di denuncia delle infermità psichiche

In passato era previsto l’obbligo di denuncia delle infermità psichiche, regolato dall’art 153 del Regio Decreto 773 del 18 giugno 1931. Agli effetti della vigilanza dell’autorità di pubblica sicurezza, gli esercenti una professione sanitaria erano obbligati a denunciare all’autorità locale di pubblica sicurezza, entro due giorni, le persone da loro assistite o esaminate che fossero affette da malattia di mente o da grave infermità psichica, dimostrando o dando sospetto di essere pericolose a sé o agli altri.

Attualmente la norma è stata abrogata per effetto della legge Basaglia 1978/180 e per effetto delle disposizioni sulla privacy.

 

Riferimenti:

http://www.conarmi.org/faq_scheda.jsp?idnews=2517

http://www.conarmi.org/faq_scheda.jsp?idnews=3048

http://www.earmi.it/varie/requisiti.html

http://www.earmi.it/diritto/faq/maneggio.html