Introduzione al personale marittimo

Il personale marittimo è disciplinato dal Codice della Navigazione è secondo quanto previsto dall’art. 114[1] si suddivide in:

  1. Personale addetto ai servizi dei porti;
  2. Personale tecnico delle costruzioni navali;
  3. Gente di mare.

Il personale addetto ai servizi dei porti è disciplinato dall’art. 116 del Codice della Navigazione e comprende il seguente personale[2]:

1) i piloti[3];

2) lavoratori portuali[4];

3) i palombari in servizio locale[5];

4) gli ormeggiatori;

5) i barcaioli.

Il personale tecnico delle costruzioni navali è disciplinato dall’art. 117 del Codice della Navigazione e comprende il seguente personale:

1) gli ingegneri navali;

2) i costruttori navali;

3) i maestri d’ascia e i calafati.

 

La locuzione gente di mare, in Italia, indica il personale che lavora a bordo di navi e che è iscritto presso una capitaneria di porto.

Le matricole sono suddivise in 3 categorie. Ai marittimi iscritti nella 1ª e 2ª categoria viene rilasciato il “libretto di navigazione“, a quelli iscritti nella 3ª categoria il “foglio di ricognizione“.

  1. Nella 1ª categoria rientra il personale in servizio di coperta, di macchina, sanitario e di telecomunicazioni.

Tra i servizi di coperta rientrano le seguenti mansioni: comandante, ufficiale di coperta (in prima, seconda e terza), allievo ufficiale di coperta, mozzo, marinaio, carpentiere, allievo carpentiere, ottonaio, allievo ottonaio, capitano d’armi, nostromo, trattorista[6], stipettaio, allievo di istituto di educazione marinara – sezione coperta (altresì chiamato allievo di istituto nautico).

Tra i servizi di macchina rientrano le seguenti mansioni: direttore di macchina, ufficiale di macchina (in prima, seconda e terza), allievo ufficiale di macchina, ingrassatore, elettricista, fuochista, motorista, frigorista, allievo di istituto di educazione marinara – sezione macchina (altresì chiamato allievo di istituto nautico), giovanotto di macchina, giovanotto frigorista, giovanotto elettricista, operaio meccanico.

Tra i servizi di telecomunicazioni rientra la seguente mansione: radiotelegrafista.

Tra i servizi sanitari rientrano le seguenti mansioni: direttore sanitario, 1° medico di bordo, medico bordo.

Tra gli allievi sottufficiali rientrano le seguenti mansioni: allievo frigorista, allievo operaio motorista, allievo operaio meccanico, allievo elettricista.

Tra i servizi vari rientrano quelli del personale del diporto impiegato in attività di noleggio (allievo ufficiale di navigazione del diporto) e quelli del personale polivalente (allievo comune polivalente ed allievo operaio polivalente)

Nella matricola di prima categoria rientra anche il personale radiotelegrafista di bordo.

 

  1. Nella 2°categoria rientra il:

Personale sanitario: infermieri.

Personale dei servizi: primo commissario, commissario di bordo.

Personale di camera, tra cui vi sono le seguenti mansioni: cameriere, piccolo di camera, maggiordomo-Maitre d’Hotel.

Personale di cucina e famiglia: piccolo di cucina, sottocapo cuoco-Sous chef, capo cuoco/Chef, cuoco di equipaggio, garzone pasticciere, capo pasticciere, cambusiere, primo cambusiere o cambusiere unico, garzone panettiere, panettiere, garzone macellaio, macellaio, garzone lavandaio, lavandaio/stiratore

Personale addetto ai servizi vari: tipografo, operatore cinematografico, assistente di ufficio, hostess, cruise manager, cassiere, barista e musicista

Personale allievo: allievo commissario, allievo assistente di ufficio, allievo tipografo, allieva hostess, allievo cambusiere, allievo panettiere, allievo pasticciere, allievo macellaio, allievo comune di camera, allievo steward, allievo lounge steward.

 

  1. Nella 3°categoria rientra:

il personale addetto al traffico mercantile, come il mozzo per il traffico locale;

il personale addetto alla pesca, come il mozzo per la pesca costiera;

Il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che nella 3° categoria rientra anche “Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne“.

[1] R.D. 30 marzo 1942, n. 327 Testo aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla Legge del 1 dicembre 2016, n. 230

[2] A cui si aggiunge la categoria dei Sommozzatori in servizio locale disciplinata dal D.M. del 13 gennaio 1979; quella dei Pescatori subacquei professionali disciplinata dal D.M. 20 ottobre 1986

[3] Categoria disciplinata dal D.M. del 21 dicembre 1981; quella dei Pescatori professionali iscritti nella seconda parte del Registro dei pescatori, ossia coloro i quali svolgono tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca, ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 1639 del 2 ottobre 1968; ed infine quella dei Chimici di Porto, secondo quanto previsto dall’art. 68 del Codice della Navigazione e dalla Circolare del Ministero dei Trasporti DEM3/1160 del 1999

[4] Categoria abrogata dalla L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647

[5] disciplinata dagli art. 205 e 206 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;

[6] Essere in possesso della patente di guida D, E.