Chiarimenti in tema di certificazione anamnestica

A seguito di richiesta pervenuta a questa Società sull’obbligatorietà di certificazione anamnestica nei casi di rilascio di idoneità per KA e KB è opportuno precisare che i riferimenti da prendere in considerazione sono i seguenti:

  • 119 Codice della Strada

Art. 2 Comma 2-ter. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psichici e fisici per il primo rilascio della patente di guida di qualunque categoria, ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB, l’interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità sono individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa. La predetta certificazione deve essere esibita dai soggetti di cui all’articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d) (ovvero le patenti di gruppo 2)[1], e dai titolari del certificato CFP o patentino filoviario, in occasione della revisione o della conferma di validità delle patenti possedute, nonché da coloro che siano titolari di certificato professionale di tipo KA o KB, quando il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente. Le relative spese sono a carico del richiedente”.

 

Tale certificato, il cui modello è stato introdotto giustappunto con parere su menzionato, è obbligatorio dal 13 agosto 2010, per i seguenti casi:

 

  1. Conseguimento di qualunque tipo di categoria;
  2. Conseguimento certificato abilitazione professionale di tipo KA o KB;
  3. Rinnovo e revisione per i soggetti titolari di patenti di gruppo 2 che esercitino attività di trasporto di persone o cose[2];

 

  1. I soggetti titolare di certificato CFP[3] o patentino filoviario in occasione di revisione o conferma delle patenti possedute[4];
  2. Rinnovo del certificato KA e KB quando questo non coincida con quello della patente;

 

Si rammenta altresì che per quanto riguarda il rinnovo contestuale di patente e CQC si effettua il rilascio del certificato dematerializzato; il certificato cartaceo (in marca da bollo da 16,00 euro) viene rilasciato in occasione del conseguimento e rinnovo KB e KA e del conseguimento e rinnovo certificato CQC, quando non coincide con scadenza.

 

Ad oggi non stati definiti gli accertamenti clinico-tossicologici le cui modalità dovevano essere individuate con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, così come l’individuazione delle strutture competenti ad effettuare gli accertamenti prodromici alla predetta certificazione ed al rilascio della stessa.

[1] Art. 186 bis:

  1. b) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87;
  2. c) i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;
  3. d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e’ superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.

[2] Ossia soggetti titolari di CQC in corso di validità.

[3] Corso ADR.

[4] È opportuno escludere pertanto in occasione del rinnovo della patente di guida che il possessore di patente non sia anche titolare di CFP per trasporto merci pericolose.