Decreto Legislativo n° 160 del 12 novembre 2020 (revisione e integrazione del Codice della nautica da diporto). Quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 30.

Lo scorso 7 dicembre è stato pubblicato nella GURI n° 304 il D. Lgs.160/2020, che riporta revisioni e disposizioni integrative al Codice della nautica da diporto. L’art. 30 del citato Decreto, estende la potestà certificativa dell’idoneità per natanti ai medici certificatori in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida; tuttavia la norma al momento non autorizzerebbe un regime transitorio nelle more che venga pubblicato il Regolamento di Attuazione.

L’art. 30 del D.Lgs. 160/2020 modifica la lettera i) dell’art. 59 del D.Lgs.  229/2017 dove l’incipit è il seguente:

Con decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge  23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto..” per tale motivo dopo l’approvazione del D.Lgs. dovrà essere approvato un Decreto Interministeriale entro 6 mesi (quindi entro 5 giugno 2021)

Art. 61 comma 2 D.Lgs. 229/2017: “Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 (tra cui appunto l’art. 30) e 2 dell’articolo 59 del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti“.

Per tale motivo, è stato inviato un quesito al Ministero dei Trasporti di cui si riporta il testo:

la Società Italiana di Medicina Certificativa è un’associazione medico scientifica che unisce i medici, individuati dall’art. 119 del Codice della Strada, che svolgono le attività di accertamento dei requisiti fisici e psichici necessari alla guida.

Lo scorso 7 dicembre è stato pubblicato nella GURI n° 304 il D. Lgs.160/2020, che riporta revisioni e disposizioni integrative al Codice della nautica da diporto. L’art. 30 del citato Decreto, estende la potestà certificativa dell’idoneità per natanti ai medici certificatori in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida. Lo stesso art. 30, reintroduce la possibilità di svolgere l’attività accertativa dei requisiti psichici e fisici, anche nelle scuole nautiche e nei consorzi per le attività di scuola nautica, attività che in precedenza era preclusa.

Da un attento esame della norma in argomento, non appare chiaro se, a decorrere dalla sua entrata in vigore prevista per il prossimo 22 dicembre 2020, sarà possibile svolgere le attività di accertamento dei requisiti psichici e fisici anche negli studi medici, nelle scuole nautiche, nei consorzi per le attività di scuola nautica e da parte dei soggetti di cui alla Legge 8 agosto 1991, n° 264.

Vista l’imminenza dell’entrata in vigore del provvedimento in oggetto, ritengo sia necessario che il Suo Dicastero provveda ad un tempestivo chiarimento in merito“.

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