Figure abilitate al rilascio dell’idoneità alla guida di autoveicoli Croce Rossa Italiana

E’ stato posto all’attenzione della SIMCE il seguente quesito, se i medici di cui all’art. 119 del CdS possano rilasciare certificati di idoneità alla guida di autoveicoli della CRI in favore del personale effettivo alla stessa.
Il comma art. 4 dell’art. 51 del TU in oggetto recita:

L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, in base all’età e con cadenze riportate nell’allegato specifico al presente Testo Unico, deve essere effettuato presso uno dei seguenti Medici monocratici:

4a) Medico C.R.I. abilitato con provvedimento del Comitato Regionale C.R.I. competente per territorio;

4b) Medico previsto dall’articolo 119 comma 2 del C.d.S. (alternativa eventuale).  

Per scaricare il TU norme dei veicoli della CRI cliccare qui: 65.20_modifiche_TU_circolazione_dei_veicoli

Modulistica:

Certificato medico clicca qui: Allegato_23A_OFM – Certificato Medico (2010)

Dichiarazione anamnestica clicca qui: Allegato_55 – OFM – Autocertificazione sostitutiva del certificato anamnestico (2011) altra versione (1)

Requisiti psicofisici clicca qui: Allegato_23_OFM – Requisiti psico-fisici rilascio patente (2010)

Si segnalano altresì i seguenti articoli:

Art. 50 Età massima per la guida dei veicoli C.R.I.

  1. I conducenti C.R.I., muniti di patente di servizio C.R.I., devono rispettare i seguenti limiti di età massima, in funzione dei veicoli C.R.I. per i quali sono abilitati:

Patente Tipo 1, 2 e 3: anni 65, con cadenza decennale. Tale limite può essere elevato fino a 75 anni, con cadenza quinquennale tramite visita medica monocratica C.R.I.. Successivamente potrà essere rinnovata, di anno in anno, fino a 82 anni, qualora il conducente si sottoponga a visita medica monocratica, ma con prove dei riflessi.

Patente Tipo 4: anni 65, con cadenza decennale. Tale limite può essere elevato fino a 75 anni, con cadenza quinquennale tramite visita medica monocratica. Successivamente potrà essere rinnovata, di anno in anno, fino a 80 anni, qualora il conducente si sottoponga a visita collegiale della Commissione Medica Locale C.R.I. e con prove dei riflessi.

Patente Tipo 4b: anni 60 con cadenza quinquennale, levabili a 64 con cadenza biennale. Tale limite può essere elevato ulteriormente, anno per anno, fino a 70 anni qualora il conducente si sottoponga anche alla prova dei riflessi. Dal 70° al 77° anno di età, la visita medica per ottenere l’attestato di idoneità alla guida può essere effettuata annualmente, qualora il conducente si sottoponga a visita collegiale della Commissione Medica Locale C.R.I. e con prove dei riflessi.

Patente Tipo 5 e 5b: anni 65, con cadenza quinquennale. Tale limite può essere elevato, ogni due anni, fino a 69 anni. Successivamente potrà essere ulteriormente elevata, di anno in anno, fino a 77 anni, qualora il conducente si sottoponga a visita collegiale della Commissione Medica Locale C.R.I. e con prove dei riflessi.

Patente Tipo 6 e 8: anni 65, con cadenza quinquennale e prove dei riflessi. Tale limite può essere elevato, ogni due anni, fino a 69 anni, con prove dei riflessi. Successivamente potrà essere ulteriormente elevata, di anno in anno, fino a 75 anni, qualora il conducente si sottoponga a visita collegiale della Commissione Medica Locale C.R.I. e con prove dei riflessi.

Patente Tipo 7: anni 60, con cadenza quinquennale e prove dei riflessi. Tale limite può essere elevato fino a 64 anni con cadenza biennale e prove dei riflessi. Successivamente potrà essere rinnovata, con cadenza annuale, fino a 70 anni qualora il conducente si sottoponga a visita collegiale della Commissione Medica Locale C.R.I. e con prove dei riflessi. Dal compimento del 70° anno di età, la patente è declassata in Tipo 4b.

Patente Tipo 9: anni 65, con cadenza decennale. Tale limite può essere elevato fino a 75 anni, con cadenza quinquennale tramite visita medica monocratica C.R.I.. Successivamente potrà essere rinnovata, di anno in anno, fino a 80 anni, qualora il conducente si sottoponga a visita medica monocratica, con prove dei riflessi.

 

Art. 51 Accertamento dei requisiti psico-fisici

  1. Il sistema di accertamento sanitario dei requisiti di idoneità al conseguimento della patente di servizio C.R.I., è unico nazionale ed è coordinato dal Comitato Nazionale C.R.I. attraverso la piattaforma GAIA. In ogni Comitato Regionale o della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano, possono essere istituiti uno o più Uffici Sanitari C.R.I., a cura del Consiglio Direttivo regionale (anche individuati per area geografica vasta) per il rilascio dei certificati medici di idoneità psico-fisica per la conduzione di veicoli C.R.I., nel rispetto del G.D.P.R..
  2. Il rilascio delle certificazioni, a regime, può avvenire in via telematica, determinando automaticamente

il rinnovo istantaneo della Patente di servizio, senza produrre certificazione cartacea, ma producendo solo una “attestazione di idoneità” (non è certificata la non idoneità) completa di eventuali “prescrizioni”, da consegnare all’interessato, nel rispetto del G.D.P.R.. Il materiale cartaceo relativo al certificato anamnestico, alla certificazione di idoneità, alle eventuali certificazioni supplementari ritenute necessarie, è inserito in busta chiusa e sigillata, direttamente dal Medico monocratico o da un Medico della C.M.L. C.R.I. e conservato agli atti dell’Ufficio Motorizzazione C.R.I. competente, all’interno del fascicolo del procedimento della patente di servizio C.R.I..

  1. Degli Uffici Sanitari C.R.I. fanno parte tutti i Medici che si sono resi disponibili ad effettuare sia accertamenti medici monocratici, sia a partecipare alle Commissioni Mediche Locali C.R.I., composte da tre Medici, nominate dal competente Comitato Regionale o della Provincia Autonoma di Trento e Bolzano. Il personale appartenente al Comitato Nazionale C.R.I., per gli accertamenti può avvalersi di una delle strutture sanitarie attive disponibili.
  2. L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, in base all’età e con cadenze riportate nell’allegato specifico al presente Testo Unico, deve essere effettuato presso uno dei seguenti Medici monocratici:

4a) Medico C.R.I. abilitato con provvedimento del Comitato Regionale C.R.I. competente per territorio;

4b) Medico previsto dall’articolo 119 comma 2 del C.d.S. (alternativa eventuale).

  1. Al superamento di determinati limiti di età e con cadenze riportate nell’allegato specifico al presente Testo Unico, l’accertamento deve essere effettuato presso una delle seguenti Commissioni Mediche collegiali:

5a) Commissione Medica Locale C.R.I. (C.M.L. C.R.I.) composta da tre Medici ed abilitata con provvedimento del Comitato Regionale C.R.I. competente per territorio;

5b) Commissione Medica Locale ASL, prevista dall’articolo 119 comma 4 del C.d.S. (alternativa eventuale).

  1. Le modalità di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, sono disciplinate da apposite linee guida allegate al presente Testo Unico.
  2. Gli eventuali accertamenti integrativi richiesti dai Medici accertatori, se da questi ritenuti necessari, devono essere effettuati in idonee strutture sanitarie, con oneri a carico del titolare richiedente.

 

Art. 53 Età per ottenere il rilascio

  1. Salvo quanto indicato al comma 2 e 4 del presente articolo, la patente di servizio C.R.I. può essere rilasciata solo a chi ha compiuto 18 anni.
  2. Le abilitazioni di tipo 4b, 5, 5b, 6, 7 e 8 possono essere rilasciate soltanto a chi ha compiuto 21 anni.
  3. Le abilitazioni di tipo 6, 7 e 8 non possono essere rilasciate per la prima volta a chi ha compiuto i 68 anni.
  4. Previo consenso scritto dell’esercente la potestà genitoriale sul minore, la patente di servizio C.R.I. di Tipo 1 può essere rilasciata a chi ha compiuto 14 anni.