Decreto Ministeriale 01 giugno 2021 – Tempo esteso prova di teoria

Nella giornata del 1 giugno 2021 il Ministero dei Trasporti ha pubblicato il Decreto che introduce strumenti compensativi per la prova di teoria per i soggetti affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA).
A partire da domani (3 giugno 2021) potrebbe essere attiva la voce “Tempo esteso prova di teoria”, ovviamente nel certificato dematerializzato che il medico certificatore o la Commissione Medica Locale rilascia a coloro i quali debbano conseguire una patente di guida.
Al consueto certificato medico rilasciato dal medico di fiducia, con modello conforme al parere del 05 novembre 2010, da domani dovrà essere esibito (e si consiglia acquisito agli atti) anche il certificato di diagnosi di DSA, con modello conforme all’allegato dell’Accordo Quadro del 25 luglio 2012, rilasciato dalle strutture accreditate ai sensi dell’art. 3 L.170/2010. Su questo certificato (o allegato ad esso) deve risultare l’accreditamento regionale, significa che il certificato di diagnosi non può essere rilasciato da un qualunque psicologo o medico.

Segnalo le problematiche che potrebbero essere riscontrate:

il certificato di diagnosi di DSA, viene rilasciato in carta semplice in un’unica attestazione originale da tali strutture per la frequenza scolastica che “ritirano” appunto l’originale, lasciando al paziente o copia cartacea o copia in formato elettronico.

Precisazioni: relativamente all’art. 1 comma 4 DM 01 giugno 2021, si parla di strutture “autorizzate” o “riconosciute”, in realtà leggendo l’art. 1 comma 4 dell’Accordo Quadro del 25 luglio 2012, trattasi sempre di strutture “accreditate”.

Clicca qui per effettuare il download del Decreto Ministeriale: 01 giugno 2021 Decreto DSA

Clicca qui per effettuare il download del Certificato Diagnosi DSA: Allegato 25 luglio 2012

Riporto per gli approfondimenti del caso gli articoli del DM di interesse, confrontati con quelli richiamati:

Art. 3 L. 170 2010
Diagnosi
1. La diagnosi dei DSA e’ effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed e’ comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell’ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate .

Art. 1 comma 2 DM 01 giugno 2021
Ai sensi del predetto art. 3 della legge n. 170 del 2010, la diagnosi dei DSA è effettuata
nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a
legislazione vigente, nonché da ulteriori strutture o soggetti privati accreditati dalle Regioni
ai sensi dell’art. 1, comma 3, dell’Accordo 25 luglio 2012 tra Governo, Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei
Disturbi specifici di apprendimento (DSA)”.

Art. 1 comma 3 DM 01 giugno 2021

La certificazione di diagnosi DSA emessa da strutture o soggetti privati accreditati è firmata
almeno da uno psicologo, o da un medico, afferente all’equipe medica multidisciplinare di
cui devono disporre le predette strutture o soggetti, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del citato
Accordo .

Art. 1 comma 4 DM 01 giugno 2021

Qualora, la certificazione di diagnosi DSA è emessa da soggetti privati non accreditati, ma
“autorizzati” o “riconosciuti”, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del predetto Accordo, la
stessa reca in allegato copia del provvedimento di autorizzazione o di riconoscimento da
parte della Regione oppure da documento di convalida della certificazione rilasciato dal
servizio pubblico.

Art. 1 comma 4 Accordo Quadro 25 luglio 2012

4. Nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal Servizio sanitario nazionale non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l’attivazione delle misure didattiche e delle modalita’ di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell’iter diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, le regioni, per garantire la necessaria tempestivita’, possono prevedere percorsi specifici per l’accreditamento di ulteriori soggetti privati ai fini dell’applicazione dell’art. 3, comma 1 della legge n. 170 del 2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2 DM 01 giugno 2021

Il medico monocratico o la Commissione Medico Locale di cui all’articolo 119 del Codice
della Strada, in sede di verifica dei requisiti di idoneità psico-fisica del candidato al
conseguimento di una patente di guida, acquisito il certificato di DSA eventualmente esibito
ai sensi dell’art. 1, inseriscono nell’apposito applicativo messo a disposizione dal CED della
Direzione Generale per la Motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia
di trasporti e navigazione indicazione della esibizione della predetta certificazione prima di
concludere le operazioni per l’emissione del certificato medico dematerializzato.