DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 54 DEL 28 MARZO 2019
“Regolamento recante modifica dell’art. 331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, concernente I certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei conducenti di veicoli a motore.” (GU n.138 del 14/06/2019)– In vigore dal 29/06/2019
Premessa
Con il D.P.R. 54/2019, il legislatore prosegue con le modifiche al regolamento di attuazione del Codice della Strada, derivanti dal processo di digitalizzazione delle procedure amministrative legate al Codice della Strada, ovvero si completa quella parte legata all’inserimento dei requisiti psicofisici attestanti l’idoneità alla guida di veicoli a motore accertata dai medici di cui art.119 relativa ai conseguimenti e ai duplicati.
Oltre a tale modifica, viene concessa al medico monocratico, la possibilità di poter imporre al conducente, eventuali limitazioni e/o prescrizioni, che secondo il precedente inquadramento legislativo era riservata solo al giudizio espresso dalle Commissioni Mediche Locali di cui all’art.119 comma 4 del c.d.s..
Il DPR 54/2019 attualmente non è ancora in vigore, in quanto ancora non è stato emanato il relativo Decreto attuativo del Ministero Infrastrutture e Trasporti, così come ribadito dalla Circolare del MIT del 1 luglio 2019 – Prot. N. 21058.
Art. 1, “Modifiche all’art.331 del DPR 16 dicembre 1992, n.495”
(l’art.331 è sostituito dal seguente)
Comma 1: “L’attestazione del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica necessari per il rilascio della patente di guida è comunicata per via telematica, dal sanitario o dalla commissione medica locale di cui all’art.119 del codice, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità stabilite con decreto del MIT, adottato previo parere del Garante della protezione dei dati personali, e deve essere conforme al modello informatizzato di cui all’Allegato IV.4, al Titolo IV- Parte II.”
Commento al comma 1:
Con il nuovo comma 1 viene introdotto l’obbligo dell’invio telematico dell’attestazione di idoneità alla guida per il rilascio delle patenti di guida ovvero i dati relativi all’esito della visita medica, al pari di quanto viene già effettuato per il rinnovo, dovranno essere inseriti in appositi campi all’interno di una procedura telematica sul portale dell’Automobilista, secondo i contenuti presenti nell’Allegato IV.4, al Titolo II- Parte II. Tale procedura, sarà emanata dal MIT con apposito decreto ministeriale, ad oggi non ancora emanato.
Comma 2: “Se il medico accertatore ritiene non sussistenti i requisiti di idoneità per il rilascio o la conferma di validità della patente di guida o di una delle categorie cui essa si riferisce, ovvero ritiene necessario imporre al richiedente specifiche prescrizioni o adattamenti, ovvero ancora prevede una conferma di validità del documento per un termine inferiore a quello ordinariamente previsto dall’art. 126 del codice, rilascia all’interessato un’attestazione adeguatamente motivata avverso la quale è ammesso ricorso nei modi consentiti dall’ordinamento.”
Commento al comma 2:
Il comma 2 è la vera e propria novità di questo provvedimento, in quanto in così poche righe introduce nuovi poteri in seno alla valutazione del medico monocratico, sia in fase di rilascio che di conferma di validità di qualsiasi categoria di patente, modificando altresì anche i criteri di validità temporale previsti dall’art. 126 del codice. In particolare, si potrebbero identificare le seguenti novità:
- possibilità per il medico monocratico di limitare la validità temporale del rilascio o del rinnovo della patente per un tempo inferiore a quello previsto dall’art.126;
- possibilità di imporre al conducente prescrizioni o adattamenti (ad esempio quelle derivanti dal codice 65: guida in autostrada, guida diurna, ecc.ecc.);
- tali limitazioni e/o prescrizioni risulterebbero imponibili anche ad una delle categorie di patente riferite alla stessa patente presa in esame per la valutazione di idoneità.
Tali nuove possibilità comporterebbero il rilascio da parte dello stesso medico monocratico all’interessato, di un’attestazione dalla quale si evinca in maniera chiara, la motivazione che ha determinato l’eventuale prescrizione o limitazione, al fine di permettere allo stesso di poter adire ad un eventuale ricorso secondo quanto previsto dall’ordinamento (procedura ad oggi inesistente), in quanto l’unica procedura prevista è quella sancita dal comma 5 dell’art.119 del codice, dove risulta ammesso il ricorso al giudizio delle Commissioni mediche locali attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata dagli organi sanitari periferici delle FF.SS., che l’interessato deve far pervenire alla motorizzazione civile di pertinenza che, in autotutela, può revocare il giudizio espresso in precedenza dalla CML; è comunque onere dell’interessato produrre la nuova certificazione entro i termini utili alla eventuale proposizione di ricorso al TAR regionale o al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Sembrerebbe quindi che il legislatore, abbia lasciato al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, l’onere di emanare con il decreto attuativo, tutta una serie di procedure tecniche e giuridiche, che spaziano nell’ambito di vari commi e articoli sia del codice stesso che del regolamento di attuazione, senza i quali risulterebbe assai difficile l’applicazione dell’intero comma 2.
Inoltre, a parere dello scrivente, risulta alquanto opinabile la scelta di introdurre legislativamente, l’obbligo del rilascio di una attestazione con le motivazioni che hanno causato le limitazioni e/o prescrizioni sull’idoneità alla guida, procedura ad oggi non prevista nemmeno per il giudizio emesso dalle CML, che emettono di fatto sempre provvedimenti con limitazioni, senza una procedura medico legale che abbia subito un parere di concordanza con il Ministero della salute.
Art. 2 “Modifiche dei modelli dei certificati medici”
Comma 1: “Il modello di certificato medico IV.4, allegato al Titolo IV, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è sostituito da quello allegato al presente regolamento.”
Commento al Comma 1:
Il nuovo modello allegato sostituisce il format di certificato medico che fino ad oggi veniva effettuato per tutte le pratiche di conferma di validità, e corrisponde a quanto dovrà essere inserito nell’ambito dei campi previsti dalla futura schermata del Portale dell’automobilista che si userà per tutte le pratiche, infatti il nuovo format prevede la scelta della motivazione dell’idoneità da concedere ovvero dovremo inserire se trattasi di primo rilascio/conferma/duplicato. Inoltre lo stesso sarà sostitutivo dell’attuale format che viene stampato utilizzando la funzione “compila comunicazione”, prevista nei casi di anomalie anagrafiche e/o non rinnovabilità con il sistema.
Comma 2: “I modelli di certificati medici IV.5 e IV.6, allegati al Titolo IV, Parte II, del DPR 16 dicembre 1992, n.495, sono abrogati.”
Commento al Comma 2:
Il comma 2 sancisce l’abrogazione dei modelli IV.5 (certificato medico per primo rilascio/duplicati/conversioni su carta bianca in uso al medico monocratico), e l’abrogazione del modello IV.6 (certificato su carta azzurra utilizzato dalle Commissioni mediche).
Il DPR si conclude con l’art. 3, che detta le disposizioni finali di attuazione temporale dell’atto.
In data 11 dicembre 2019 è stata pubblicata una circolare dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Prot. 38535/23.3.5) con oggetto “Dematerializzazione dell’attestazione sanitaria del possesso dell’idoneità psicofisica per il rilascio della patente di guida”.
Tale circolare specifica più nel dettaglio i seguenti aspetti relativi al DPR di cui sopra:
- Ambito di applicazione delle nuove attestazioni;
- Accreditamento dei sanitari;
- Procedimento di trasmissione della relazione medica;
- Accertamenti per conferma di validità della patente di guida;
- Accertamenti per il rilascio di patente per conseguimento, conversione, duplicato.
In considerazione però che l’applicazione informatica di attuazione del D.P.R. 54/2019 entrerà sì in vigore a far data 22 gennaio 2020 ma solo in seguito alla comunicazione di istruzioni tecniche più specifiche che saranno emanate dalla Divisione 7 della Direzione Generale per la Motorizzazione si rimanda il commento specifico del recente documento al periodo successivo l’emanazione della direttiva tecnica.