Nota Anziani – Idoneità Monocratica del paziente ultrasettantacinquenne

In data 6 settembre è stata inviata  la nota al MIT relativamente alla tematica in oggetto, affinchè possa essere operativa a partire dal 1 gennaio.

La nota è stata approvata durante il Consiglio Direttivo del 3 settembre u.s. anche con i suggerimenti dei Delegati Regionali.

Ulteriori aspetti di dettaglio verranno discussi durante l’Assemblea Sociale che si terrà sabato 15 novembre presso l’Hotel Royal Santina a Roma, al termine della seconda giornata congressuale.

La nota è stata strutturata al fine di consentire il corretto bilanciamento tra la necessità di assicurare il diritto di circolazione per tale categoria di soggetti e quello di assicurare la sicurezza sociale di terzi, senza ulteriormente appesantire i lavori delle Commissioni Mediche Locali, cui si rivolgevano tutti gli ultraottantenni.

L’occasione è altresì propizia, anche alla luce della migrazione del sistema operativo di lavoro degli operatori sanitari professionali su “il portale professionale del trasporto” e delle necessarie modifiche tecniche per consentire l’autenticazione con SPID a due fattori, anche per risolvere alcune criticità che sono state segnalate agli Uffici preposti e a oggi non ancora risolti.

Proposte:

Per i soggetti di età ≥ a settantacinque anni[1] il medico monocratico integra sempre la propria valutazione con l’esecuzione di un accertamento geriatrico, quale:

  • Scheda PFEIFFER Short portable mental status questionnaire (in allegato)

 

Con punteggio basso (fino a 2), e fatte salve ulteriori patologie presenti che possano pregiudicare l’idoneità in sede monocratica, il soggetto è ritenuto idoneo indipendentemente dall’età, ma con l’obbligo delle prescrizioni e limitazioni sottoindicate in caso di paziente di età ≥ ad ottantacinque anni.

Con punteggio da 3 in poi, il giudizio è demandato alla Commissione Medica Locale.

Consapevoli che a oggi il software utilizzato per le pratiche di conseguimento/rinnovo patente di guida (www.ilportaledeltrasporto.it) consente l’inserimento, in sede monocratica, oltre a quelle consentite[2] dalla norma, anche di limitazioni temporali o prescrittive prerogativa esclusiva delle Commissioni Mediche Locali, nelle more che il suo Ministero esprima definitivamente sulla liceità di inserire le limitazioni/prescrizioni di competenza CML anche per i monocratici o meno si possono delineare due proposte a seconda degli orientamenti espressi.

Proposta A:

Qualora sia orientamento del Ministero non prevedere la possibilità per i medici monocratici di inserire limitazioni/prescrizioni in aggiunta a quelle citate con la nota in riferimento 2, oltre a rendere effettivo il blocco sul portale, a oggi assente, per il loro inserimento, si propone di rendere obbligatoria l’acquisizione del certificato anamnestico (redatto dal Medico di Medicina Generale) per i soggetti di età ≥ a ottantanni anni con previsione che sul portale, in analogia all’annotazione già presente, circa l’effettuazione o meno dei tempi di reazione, venga aggiunta la seguente casella:

  • campo data” per inserimento degli estremi temporali, e “campo nome e cognome del medico curante”: tali campi devono essere accompagnati dal blocco operativo che impedisca di finalizzare l’operazione se assenti il campo data (o con data certificato rilasciato da più di 90 giorni) e/o gli estremi del medico curante (nome e cognome);

Sulla eventuale circolare/direttiva ministeriale che lo introducesse, dovrebbe essere indicato che è fatto obbligo al medico certificatore di acquisire il certificato e conservarlo per almeno 4 anni per essere esibito, in caso di necessità, all’autorità giudiziaria o ad altra autorità competente.

Proposta B:

Qualora sia orientamento del Ministero, invece, prevedere la possibilità per i medici monocratici di inserire limitazioni/prescrizioni in aggiunta a quelle citate con la nota in riferimento 2, continuando a lasciare pertanto attive le finestre sul portale per il loro inserimento, si propone di prevedere: 

  1. per i soggetti di età ≥ a ottanta anni prevedere le seguenti limitazioni e prescrizioni obbligatorie in sede monocratica:
Codice limitazione Tipologia
61 Guida in orario diurno (da mezz’ora prima dell’alba e mezz’ora dopo il tramonto)
62 Guida entro un raggio di 100 km dal luogo di residenza del titolare
67 Guida non autorizzata in autostrada

 

  1. per i soggetti di età ≥ a novanta anni prevedere le seguenti limitazioni e prescrizioni obbligatorie in sede monocratica, compresa la validità temporale, che, non può eccedere l’anno:
Codice limitazione Tipologia
61 Guida in orario diurno (da mezz’ora prima dell’alba e mezz’ora dopo il tramonto)
62 Guida entro un raggio di 50 km dal luogo di residenza del titolare
67 Guida non autorizzata in autostrada

 

Per tutti i soggetti su menzionati, rimane aperta la possibilità di avere un giudizio privo delle limitazioni su indicate a seguito di:

  • presentazione di opportuna documentazione sanitaria contestualmente alla visita medica monocratica, che ci riserviamo di definire entro la fine di novembre;
  • decisione dell’organo collegiale competente (CML) a cui il paziente può rivolgersi.

 

Si richiede altresì la possibilità di attivare le seguenti opzioni:

– tasto “da inviare in CML” opzionabile nei casi di dubbia idoneità e riservato ai medici monocratici e che contestualmente impedisca al soggetto di procedere al rinnovo della patente di guida rivolgendosi ad altro medico, nascondendo patologie e condizioni precedentemente dichiarate;

– tasto “in attesa documentazione sanitaria” opzionabile nei casi in cui il medico certificatore richieda gli accertamenti previsti per il rilascio dell’idoneità (ad es. campo visivo, visita diabetologica, etc.) riservato ai medici monocratici e che contestualmente impedisca al soggetto di procedere al rinnovo della patente di guida rivolgendosi ad altro medico, nascondendo patologie e condizioni precedentemente dichiarate;

– tasto “non idoneo” opzionabile per le CML o le istanze di riesame di RFI e che comporti in automatico per le Motorizzazioni competenti per territorio che la ricevono l’obbligatorietà per la successiva segnalazione finalizzata al ritiro della patente o comunque l’impossibilità di procedere all’emissione di un foglio provvisorio di guida, quando il paziente provi successivamente a prenotare nuovamente una visita presso l’organo collegiale a seguito di una non idoneità;

– “CERTIFICATO ANAMNESTICO” rilasciato dal curante, quando previsto: “campo data” per inserimento degli estremi temporali, e “campo nome e cognome del medico curante”; tali campi devono essere accompagnati dal blocco operativo che impedisca di finalizzare l’operazione se assenti il campo data (o con data certificato rilasciato da più di 90 giorni) e/o gli estremi del medico curante (nome e cognome);

– blocco della possibilità per i medici monocratici di inserire ex novo le limitazioni/prescrizioni connesse al codice 05 (che permangono sono di esclusiva competenza degli organi collegiali), in virtù soprattutto della decisione di percorrere la proposta A su menzionata anzichè la proposta B;

– obbligo di spuntare la casella “tempi di reazione” anche in caso di rinnovo per le patenti del gruppo 2, a oggi prevista solo in caso di rilascio nuova patente/duplicato.

[1] Soglia di età che definisce l’“anzianità” secondo la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia.

[2] Quali: 01 e sottocategorie – prescrizione obbligo di lenti; 02 – ausilio di comunicazione; riduzione validità temporale della patente di guida per i soli paziente diabetici.

Effettua qui il download della:

lettera del 18 agosto 18 agosto 2025 Lettera Ministro

lettera del 3 settembre 03 settembre 2025 Nota anziani finale

allegato lettera del 3 settembre 03 settembre 2025 Allegato 1

 

Leave a Reply