Nota SIMCE 28.07.2025 : Aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l’introduzione di un meccanismo di controllo strumentale

Si riporta il testo della nota in oggetto, inviata in data 28 luglio 2025 al MIT:

“Preso atto dell’approvazione del DdL n. 1086 di riforma del Codice della Strada (https://cameradeideputati. urlsand.com/?u=https%3A%2F% 2Fwww.senato.it%2Fjapp%2Fbgt% 2Fshowdoc%2F19%2FDDLPRES%2F0% 2F1411715%2Findex.html&e= f8fcb720&h=df5169b4&f=n&p=y) attraverso la legge n. 177 del 25 novembre 2024 e del fatto che il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nell’ottica di:

  • armonizzare le disposizioni del codice della strada con la disciplina in materia di disabilità e revisionare la disciplina della circolazione dei veicoli per uso di persone con disabilità, tenuto conto dell’evoluzione delle norme tecniche di settore, al fine di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilità promuovendo, nel contempo, la massima tutela dei medesimi;
  • riordinare e semplificare la disciplina relativa alla conferma di validità della patente di guida per conducenti con disabilità, diabetici e affetti da patologie neurologiche;
    si ritiene opportuno approfondire quanto già in vigore e quanto proposto in merito alla prossima modifica della disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti, nella seguente materia:
    s) aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l’introduzione di un meccanismo di controllo strumentale.
  • L’attuale disposto normativo che regola la valutazione della funzione uditiva ai fini del conseguimento o del rinnovo della patente di guida si basa sui seguenti articoli:
    – Art. 323 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Requisiti uditivi”:
    1. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B occorre percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza.
    2. La funzione uditiva può essere valutata con l’uso di apparecchi correttivi dell’udito monoaurali o binaurali, purché tollerati. L’efficienza delle protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire al medico di cui all’articolo 119, comma 2, del Codice.
    3. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente di guida per autoveicoli delle categorie C, D, E occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall’orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l’uso di apparecchi correttivi.
    – Art. 326. del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 “Requisiti uditivi per il conseguimento, la conferma e la revisione della patente speciale delle categorie A, B, C e D”:
    1. Possono conseguire, ottenere la conferma di validità o essere sottoposti a revisione della patente speciale delle categorie A e B, coloro che non raggiungono i requisiti uditivi richiesti per la patente di guida della categoria A e B, purché i veicoli siano muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d’obbligo.
    2. Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione della patente speciale delle categorie C e D occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di quattro metri di distanza ed a non meno di due metri per l’orecchio che sente di meno.
    3. La funzione uditiva per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti speciali di categoria A, B, C e D può essere valutata con l’uso di apparecchi correttivi dell’udito monoaurali o binaurali, purché tollerati.
    4. Le caratteristiche tecniche delle protesi, e la loro efficienza, devono essere attestate dal costruttore con certificazione, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, da esibire all’organo medico che procede all’accertamento dell’idoneità fisica.
    Dalla disamina dei due articoli sopra riportati risulta chiaro che, ad oggi, in caso di patenti A e B (gruppo 1 come definito dal D. Lgs. 59 del 18 aprile 2011), non raggiungere i requisiti uditivi richiesti (“percepire da ciascun orecchio la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di due metri di distanza”) comporta l’invio alla Commissione Medica Locale (CML) per la concessione di una patente A e B speciale.
    Quali sono però gli adattamenti che la CML valutatrice dovrà concedere al candidato ipo/anacusico? Ai sensi dell’articolo 326 di cui sopra, i veicoli dovranno essere “muniti su ambedue i lati di specchi retrovisori di superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d’obbligo”.
    Risulta chiaro come di fatto tale indicazione sia anacronistica, considerando che l’obbligo del doppio specchietto retrovisore esterno per gli autoveicoli è stato introdotto in Italia con l’art. 72 del D. Lgs. N. 285 del 30 aprile 1992.
    Prima di questa data, era obbligatorio il solo specchietto retrovisore esterno lato guida, introdotto con la legge 25 novembre 1975, n. 707, articolo 16 a decorrere dal 1 gennaio 1977 per i motocicli e ciclomotori con l’art. 5 della legge 11 gennaio 1986, n. 3, attuata con Decreto Ministeriale 18 marzo 1986.
    La Direttiva 2003/97/CE ha poi ulteriormente regolamentato gli specchietti retrovisori, garantendo uniformità di norme tra i paesi membri dell’Unione Europea, ai fini dell’omologazione degli autoveicoli in commercio.
    Si segnala inoltre che relativamente ai codici unionali utilizzati per la prescrizione di adattamenti ai veicoli in caso di patenti speciali, il Decreto Ministero dei Trasporti del 04/11/2016 [“Codici unionali armonizzati” con oggetto “Recepimento della direttiva (UE) n. 2015/653 di modifica alla lista dei codici unionali armonizzati” modificato dal Comunicato in G.U. n. 81 del 07.04.2018], ha sostituito il codice “42.01 Specchietto retrovisore laterale esterno (sinistro o) destro” con il codice “42.01. Dispositivo retrovisore adattato”.
    Non essendo però previsti particolari adattamenti strutturali degli apparati retrovisori dall’articolo 326 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al DPR 495/1992, (“superficie e caratteristiche non inferiori a quelle prescritte per lo specchio esterno d’obbligo”) è ormai prassi consolidata delle CML concedere patenti speciali A e B SENZA prescrizione di adattamenti.
    Per di più, ai sensi del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito, all’art. 25, secondo comma, che qualora, all’esito della visita di accertamento dei requisiti di idoneità psicofisica, “la commissione medica locale certifichi che il conducente presenti situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto, i successivi rinnovi di validità della patente di guida posseduta potranno essere esperiti secondo le procedure di cui al comma 2 e secondo la durata di cui all’articolo 126, commi 2, 3 e 4”, tali patenti vengono concesse con durate di validità ordinarie in base all’età dei conducenti ed esentate da successive visite in CML. Lo stesso Ministero della Salute con circolare n. 26563 del 05/09/2017 ha ritenuto necessario richiamare all’applicazione della norma nelle condizioni di sordità
    Ciò posto, si ritiene superfluo ipotizzare l’introduzione di una valutazione strumentale della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida di categoria A, B, BE e sottocategorie (patenti di gruppo 1), considerato che se anche rilevato un deficit estremo, fino all’anacusia profonda, la stessa diagnosi non comporterà alcun tipo di modifica al veicolo o limitazione nella durata di validità.
    Si ritiene altresì opportuno, invece, valutare l’eliminazione della patente speciale per mancanza dei requisiti uditivi come già avvenuto nel caso delle patenti speciali per mancanza dei requisiti visivi nel 2010 a seguito del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 novembre 2010 recante “Recepimento della direttiva 2009/112/CE della Commissione del 25 agosto 2009, recante modifica della direttiva 91/439/CEE del Consiglio concernente la patente di guida” che ha determinato l’abolizione delle patenti di guida speciali ex art. 325 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada.
    Si può ipotizzare invece di introdurre una modalità di valutazione della funzione uditiva con meccanismo di controllo strumentale in caso di conseguimento o rinnovo della patente di guida di gruppo 2 (categorie C, D, CE e DE e sottocategorie).
    Nel caso specifico risulta invece utile il riscontro precoce di eventuali ipoacusie o anacusie in quanto, rispettivamente, l’eventuale correzione con apparecchi acustici porterebbe ad una valutazione di CML per la concessione di patente speciale o comporterebbe una non idoneità alla categoria specifica.
    Si ricorda però che tale misurazione strumentale già avviene in quanto, per il conseguimento o il rinnovo di patenti di gruppo 2 è prevista l’esecuzione di un test per lo studio dei tempi di reazione a stimoli semplici e complessi, luminosi ed acustici, per dimostrare che gli stessi siano sufficientemente rapidi e regolari per poter essere classificati almeno nel quarto decile della scala decilica di classificazione (vds. Art. 324 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495).
  • Nella nuova revisione normativa, pertanto, lo studio strumentale della funzione uditiva, associato necessariamente ad una valutazione specialistica otorinolaringoiatrica eseguita da specialista appartenente ad una struttura pubblica in data non antecedente a tre mesi, potrebbe essere limitato ai casi in cui il candidato al conseguimento o rinnovo di patente di gruppo 2 non risulti idoneo al test dei tempi di reazione a stimoli uditivi semplici e/o complessi.

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