Segnalazione revisione idoneità alla guida

La segnalazione per la revisione della patente di guida è effettuata dalle seguenti figure professionali:

  1. Responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia[1];
  2. I Medici di cui all’art. 119 comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli indicati al su menzionato articolo (attività presso organi con funzioni medico-legali)[2].

Medici che svolgono propria attività presso INPS, qualora durante l’effettuazione delle visite emergano elementi che possano far ritenere che possa essere venuta meno l’idoneità psico-fisica alla guida[3].

[1] Art. 128 1-bis CdS. I responsabili delle unità di terapia intensiva o di neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi di comandi durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. In seguito a tale comunicazione i soggetti di cui al periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.

[2] Art. 128 1-quinquies CdS. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in cui i medici di cui all’articolo 119, comma 2, anche in sede di accertamenti medico-legali diversi da quelli di cui al predetto articolo, accertino la sussistenza, in soggetti già titolari di patente, di patologie incompatibili con l’idoneità alla guida ai sensi della normativa vigente.

[3] Art. 4 comma 2 D.I. 29 gennaio 2009 Nel caso in cui dalla visita medica emergano elementi per ritenere che possa essere venuta meno l’idoneità psico-fisica alla guida, l’I.N.P.S. comunica alla Motorizzazione civile l’esito degli accertamenti per gli eventuali provvedimenti di competenza.