Settore subacqueo idoneità monocratiche e collegiale: figure professionali abilitate

Nelle more del riordino del settore subacqueo, con l’introduzione della figura del medico subacqueo e dell’obbligatorietà della certificazione monocratica, per inquadrare correttamente il quadro normativo vigente, bisogna approfondire il complesso combinato disposto derivante sia dagli obblighi derivanti dai testi normativi in tema di sicurezza sul lavoro, quelli derivanti dal codice della navigazione e quelli connessi alla pesca.

Per quanto attiene la pesca professionale[1] si distingue nei seguenti tipi: pesca costiera, pesca mediterranea o d’altura, pesca oltre gli Stretti od oceanica; la pesca costiera, a sua volta, si divide in pesca locale e pesca ravvicinata.

La pesca locale si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, con o senza navi da pesca di quarta categoria, o da terra. La pesca ravvicinata si esercita nelle acque marittime fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.

Il registro nel quale ai sensi dell’art. 9 della legge sono iscritti coloro che esercitano la pesca professionale è tenuto in due parti: nella prima parte sono iscritti quanti esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti quanti esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca.

Secondo quanto previsto dall’art. 55 le specializzazioni professionali del personale addetto alla pesca si conseguono alle condizioni, con i requisiti e secondo le modalità stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione consultiva centrale per la pesca nonché per la specializzazione di pescatore subacqueo, la commissione medica centrale di 2° grado presso il Ministero della marina mercantile. La persistenza dei requisiti fisici richiesti per la specializzazione di pescatore subacqueo è accertata periodicamente secondo le norme stabilite dal Ministro per la marina mercantile, sentita la commissione medica centrale.

 

Quindi tutti i lavoratori dipendenti esposti ad atmosfera iperbarica sono soggetti sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

Sussistono tuttavia altri tre disposti normativi di cui tener conto:

  • Lgs. 271 del 27 luglio 1999[2]
  • Lgs. 272 del 27 luglio 1999[3]
  • Lgs. 298 del 17 agosto 1999[4]

Di particolare interesse il primo ed il terzo, in quanto l’art. 3 comma 1 del primo, pone delle descrizioni dettagliate, quali:

  1. n) lavoratore marittimo: qualsiasi persona facente parte dell’equipaggio che svolge, a qualsiasi titolo, servizio o attività lavorativa a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca;
  2. o) personale adibito a servizi generali e complementari: personale imbarcato a bordo non facente parte né dell’equipaggio né dei passeggeri e non impiegato per i servizi di bordo;
  3. p) ambiente di lavoro: tutti i locali presenti a bordo di una unità mercantile o da pesca frequentati dal lavoratore marittimo.

Come prima considerazione sembrerebbe evidente come l’ambito subacqueo (o fattore di rischio da atmosfere iperbariche) non rientrerebbe negli ambienti di lavoro disciplinati da tale norma, perché limitata ai soli locali presenti a bordo di un’unità mercantile o da pesca; pur tuttavia non è da escludere invece che operatori subacquei possano rientrare come “lavoratori marittimi” o “personale adibito a servizi generali e complementari” (VERIFICARE).

La sorveglianza sanitaria nel settore marittimo è disciplinata dall’art. 23 del D. Lgs. 27 luglio 1999, n. 271.

L’art. 2 comma 1 lettera e) del terzo riferimento normativo invece definisce come “lavoratore marittimo”, qualsiasi persona che svolga un’attività professionale a bordo di una nave, nonché i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione del personale a terra che effettua lavori a bordo di una nave all’ormeggio e dei piloti portuali.

Per quanto attiene l’aspetto di sorveglianza sanitaria, non sussistono obblighi, in quanto l’art. 4[5] del D.Lgs. 298/1999 rimanda all’applicazione di quanto previsto dall’allegato II, ossia di aspetti connessi all’illuminazione dei luoghi di lavoro, tuttavia rimangono cogenti gli aspetti di cui all’art. 2087 del codice civile, ossia come “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Il d.lgs 81/08 s.m.i prevedeva che entro 55 mesi si sarebbe dovuto armonizzare la materia, ma tale armonizzazione non è stata ancora effettuata[6].

Il personale marittimo è disciplinato dal Codice della Navigazione e secondo quanto previsto dall’art. 114[7] si suddivide in:

  1. Personale addetto ai servizi dei porti;
  2. Personale tecnico delle costruzioni navali;
  3. Gente di mare.

Il personale addetto ai servizi dei porti è disciplinato dall’art. 116 del Codice della Navigazione e comprende il seguente personale:

1) i piloti[8];

2) lavoratori portuali[9];

3) i palombari in servizio locale[10];

4) gli ormeggiatori;

5) i barcaioli.

Il ministro per le comunicazioni, in relazione alle caratteristiche ed alle esigenze del traffico, può

determinare altre categorie di personale addetto ai servizi dei porti, disciplinandone, ove accorra, l’impiego[11].

Il personale tecnico delle costruzioni navali è disciplinato dall’art. 117 del Codice della Navigazione e comprende il seguente personale:

1) gli ingegneri navali;

2) i costruttori navali;

3) i maestri d’ascia e i calafati.

La locuzione gente di mare, in Italia, indica il personale che lavora a bordo di navi e che è iscritto presso una capitaneria di porto.

Le matricole sono suddivise in 3 categorie. Ai marittimi iscritti nella 1ª e 2ª categoria viene rilasciato il “libretto di navigazione“, a quelli iscritti nella 3ª categoria il “foglio di ricognizione“.

  1. Nella 1ª categoria rientra il personale in servizio di coperta, di macchina, sanitario e di telecomunicazioni.

Tra i servizi di coperta rientrano le seguenti mansioni: comandante, ufficiale di coperta (in prima, seconda e terza), allievo ufficiale di coperta, mozzo, marinaio, carpentiere, allievo carpentiere, ottonaio, allievo ottonaio, capitano d’armi, nostromo, trattorista, stipettaio, allievo di istituto di educazione marinara – sezione coperta (altresì chiamato allievo di istituto nautico).

Tra i servizi di macchina rientrano le seguenti mansioni: direttore di macchina, ufficiale di macchina (in prima, seconda e terza), allievo ufficiale di macchina, ingrassatore, elettricista, fuochista, motorista, frigorista, allievo di istituto di educazione marinara – sezione macchina (altresì chiamato allievo di istituto nautico), giovanotto di macchina, giovanotto frigorista, giovanotto elettricista, operaio meccanico.

Tra i servizi di telecomunicazioni rientra la seguente mansione: radiotelegrafista.

Tra i servizi sanitari rientrano le seguenti mansioni: direttore sanitario, 1° medico di bordo, medico di bordo.

Tra gli allievi sottufficiali rientrano le seguenti mansioni: allievo frigorista, allievo operaio motorista, allievo operaio meccanico, allievo elettricista.

Tra i servizi vari rientrano quelli del personale del diporto impiegato in attività di noleggio (allievo ufficiale di navigazione del diporto) e quelli del personale polivalente (allievo comune polivalente ed allievo operaio polivalente).

Nella matricola di prima categoria rientra anche il personale radiotelegrafista di bordo.

  1. Nella 2°categoria rientra il:

Personale sanitario: infermieri.

Personale dei servizi: primo commissario, commissario di bordo.

Personale di camera, tra cui vi sono le seguenti mansioni: cameriere, piccolo di camera, maggiordomo-Maitre d’Hotel.

Personale di cucina e famiglia: piccolo di cucina, sottocapo cuoco-Sous chef, capo cuoco/Chef, cuoco di equipaggio, garzone pasticciere, capo pasticciere, cambusiere, primo cambusiere o cambusiere unico, garzone panettiere, panettiere, garzone macellaio, macellaio, garzone lavandaio, lavandaio/stiratore

Personale addetto ai servizi vari: tipografo, operatore cinematografico, assistente di ufficio, hostess, cruise manager, cassiere, barista e musicista

Personale allievo: allievo commissario, allievo assistente di ufficio, allievo tipografo, allieva hostess, allievo cambusiere, allievo panettiere, allievo pasticciere, allievo macellaio, allievo comune di camera, allievo steward, allievo lounge steward.

  1. Nella 3°categoria rientra:

il personale addetto al traffico mercantile, come il mozzo per il traffico locale;

il personale addetto alla pesca, come il mozzo per la pesca costiera;

Inoltre, il D.L. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 647, ha disposto (con l’art. 10, comma 1) che “Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne“.

Il personale marittimo, iscritto alla Gente di Mare, è sottoposto alle seguenti visite di idoneità:

  1. Visita medico legale per immatricolazione, finalizzata all’immatricolazione nelle liste dei marittimi.
  2. Vista medico legale per revisione dell’immatricolazione.
  3. Visita medica preventiva all’imbarco
  4. Visita medica periodica, finalizzata alla conferma dell’idoneità all’imbarco
  5. Visita medico legale, finalizzata al controllo dell’idoneità all’imbarco dopo assenza per motivi di salute;
  6. Visita medica preventiva, finalizzata all’idoneità alla mansione specifica
  7. Visita medica periodica, finalizzata al rinnovo dell’idoneità della mansione specifica

Visita medico legale per immatricolazione

È prevista dall’art. 1 del R.D. n.1773 del 14 dicembre 1933; l’art. 2 prevede quale siano le figure professionali previste al rilascio dell’idoneità, ossia il medico di porto di ruolo o in caso di mancanza o impedimento da un medico militare di grado non inferiore a capitano.

Avverso il giudizio, l’interessato può ricorrere alla commissione di cui all’art. 4, costituita dal medico di porto di ruolo, presidente, medico designato da cassa per gli invalidi della marina mercantile e da un medico designato dall’istituto per l’assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare.

Secondo quanto disposto dall’art. 5, entro 60 giorni, l’interessato può addurre ricorso alla Commissione Centrale di II grado, costituita da:
– dal direttore generale della marina mercantile o da un suo delegato, presidente;
– da un ufficiale generale medico della regia marina;
– da un funzionario medico di grado non inferiore al sesto appartenente alla direzione generale della sanità pubblica;
– da un medico designato dalla cassa per gli invalidi della marina mercantile;
– da un medico designato dal competente istituto per l’assicurazione degli infortuni e delle malattie della gente di mare;
– da un medico designato dalla confederazione nazionale fascista della navigazione marittima e delle comunicazioni aeree;

La figura del medico di porto è stata sostituita con medico USMAF con D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620, cui sono state attribuite le funzioni inerenti le visite preventive e periodiche di imbarco, oltre che quelle legate all’immatricolazione.

 

Si possono individuare le seguenti attività:

  1. Attività iperbariche a secco di cui al D.P.R 321/56

I lavoratori da adibire ai lavori in cassoni ad aria compressa devono essere fisicamente idonei. Il datore di lavoro deve far visitare da un medico competente i lavoratori prima che essi siano destinati al lavoro in aria compressa ed immediatamente dopo la prima compressione, onde accertare la loro idoneità fisica. Le visite agli operai ed ai capi squadra devono essere ripetute ad intervalli bimestrali, i quali sono ridotti ad un mese quando la pressione supera le 1,5 atmosfere ed a 15 giorni quando supera le 2,5 atmosfere. Oltre alle visite mediche periodiche, il datore di lavoro ha l’obbligo di far visitare: i lavoratori che ne facciano richiesta; gli operai ed i capi squadra che riprendano il lavoro dopo una assenza per malattia; gli operai ed i capi squadra che per qualsiasi altra causa non abbiano lavorato in aria compressa per un periodo superiore ai 15 giorni. Il datore di lavoro deve altresì far visitare gli impiegati e i dirigenti che debbano accedere nei complessi in pressione. Le visite devono essere ripetute dopo assenze per malattia e quando i predetti lavoratori non abbiano avuto occasione di accedere nei complessi per un periodo superiore a 15 giorni. Le spese derivanti dalle visite mediche indicate nel presente articolo sono a carico del datore di lavoro.

  1. Sommozzatori in servizio locale di cui al D.M. 13 gennaio 1979

È assegnato al medico di porto (o, in sua assenza, il medico designato dal capo di compartimento marittimo) il compito di formulare il giudizio di idoneità con validità annuale.

Contro le risultanze delle visite sanitarie è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell’esito della visita, ad una commissione istituita presso l’ufficio di porto e composta da tre medici esperti in medicina iperbarica e designati:

1) uno, che funge da presidente, dal capo del compartimento;

2) uno dal dirigente dell’ufficio di sanità marittima competente per territorio;

3) uno dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale.

Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

  1. Pesca subacquea professionale di cui al Decreto Ministeriale 20 Ottobre 1986

Comporta per tale attività gli assolvimenti attraverso il medico di porto o designato dal Capo Dipartimento. E’ previsto un organo collegiale avverso il giudizio.

  1. Attività lavorativa di pesca subacquea professionale di cui al Decreto Ministeriale 1 giugno 1987 n. 249 da coordinarsi con Interpello del 29 dicembre 2015,

Comporta per tale attività gli assolvimenti degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. svolte secondo le norme vigenti, a cura del medico competente e secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366 per quanto attiene la pesca del corallo. E’ previsto un organo collegiale avverso il giudizio.

  1. Attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell’industria di cui all’UN 11366 2010 regolamentate da D.P.R. 886/1979

L’art. 53 specifica che “Le prestazioni lavorative in immersione per il posizionamento della piattaforma, per l’ispezione e la manutenzione delle attrezzature sommerse o per lavori assimilabili, devono essere effettuate solamente da personale esperto e fisicamente idoneo, diretto da un responsabile di comprovata capacità, nel rispetto delle norme specifiche in materia e delle regole della buona tecnica.
Tutte le immersioni devono essere autorizzate dal predetto responsabile.
Non è consentito l’impiego di operatori subacquei quando non siano presenti a bordo gli equipaggiamenti, le attrezzature ed i mezzi di salvataggio necessari per rendere sicure le immersioni, o quando vi siano dubbi sulle condizioni psico-fisiche degli operatori stessi. Il datore di lavoro deve prevedere la disponibilità, a seconda delle situazioni, di una camera iperbarica a bordo o di un rapido collegamento con un centro di emergenza dotato di tale attrezzatura”.

  1. Attività di palombaro di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 febbraio 1952, n. 328

Per ottenere l’iscrizione nel registro il soggetto deve essere di età non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni ed avere costituzione fisica particolarmente robusta ed esente da tendenze alla pletora ed alle congestioni, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo di compartimento.

La persistenza dei requisiti fisici è condizione per l’esercizio della professione ed è soggetta a controllo triennale da parte dei medico di porto.
Contro le risultanze delle visite sanitarie è ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell’esito della visita, ad una commissione istituita presso l’ufficio di porto e composta:
1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente;
2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;
3) da un medico designato dall’Istituto nazionale per la previdenza sociale.
Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.

  1. Attività subacquee di ISPRA e delle agenzie ambientali: buone prassi ex. Art.6 INAIL-ISPRA-ARPA (2013)

Tale documento è stato redatto per lo svolgimento in sicurezza delle attività subacquee di ISPRA e delle Agenzie Ambientali ed è rivolto agli operatori del sistema delle Agenzie Ambientali che svolgono attività subacquea di monitoraggio e controllo dello stato dell’ambiente ed è stato realizzato al fine di individuare responsabilità, valutazione del rischio e conseguenti misure di prevenzione ivi compresa l’addestramento e la a formazione, al di fuori dell’ambito portuale o delle sue immediate adiacenze.

 

Effettua qui il download della tabella riepilogativa: Tabella Visite settore iperbarico

 

[1] Art. 9 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. 1639 Regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima.

[2] Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della L. 31 dicembre 1998, n. 485. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.

[3] Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonchè di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 agosto 1999, n. 185, S.O.

[4] Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 agosto 1999, n. 201, S.O.

[5] Fermo restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, le navi da pesca esistenti devono essere adeguate alle prescrizioni di sicurezza e di salute di cui all’allegato II entro il 23 novembre 2002.

[6] Art. 3 c. 2 del TU 81/2008 “… con Decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 23,della Legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e l’armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta nella Legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi Decreti di attuazione…”.

[7] R.D. 30 marzo 1942, n. 327 Testo aggiornato alle modifiche apportate dal decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 e dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 230

[8] Categoria disciplinata dal D.M. del 21 dicembre 1981;

[9] Categoria abrogata dalla L. 28 GENNAIO 1994, N. 84, COME MODIFICATA DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647

[10] disciplinata dagli artt. 205 e 206 del Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;

[11] A cui si aggiungono: la categoria dei Sommozzatori in servizio locale disciplinata dal D.M. del 13 gennaio 1979; quella dei Pescatori subacquei professionali disciplinata dal D.M. 20 ottobre 1986 e D.M. 1 giugno 1987 n. 249; quella dei Pescatori professionali iscritti Registro dei pescatori ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 1639 del 2 ottobre 1968, iscritti nella prima se imbarcati, nella seconda se svolgono tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca, e tra cui rientrano anche quelli subacquei secondo quanto previsto dall’art. 55; ed infine quella dei Chimici di Porto, secondo quanto previsto dall’art. 68 del Codice della Navigazione e dalla Circolare del Ministero dei Trasporti DEM3/1160 del 1999.

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