L’elaborazione di tale articolo nasce dalla necessità di chiarire alcuni aspetti inerenti la figura del medico certificatore, disciplinata dall’art. 119 comma 2 del Codice della Strada, limitatamente agli aspetti monocratici, con un particolare focus per i medici in servizio presso le Aziende Sanitarie Locali.
Negli ultimi mesi sono stati posti diversi quesiti alla SIMCE, sulla corretta interpretazione di tale articolo relativamente ai medici in servizio presso l’ASL.
In particolare l’attenzione si è focalizzata sul:
- rilascio improprio di codici identificativi di cui al Decreto Ministero dei Trasporti – 31/01/2011, modificato dal Decreto Dirigenziale del 19/04/2013 e della Circolare 8282 del 10 marzo 2011 a figure che non ne hanno diritto, quali:
- Medici non più appartenenti a strutture e che abbiano svolto l’accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità alla guida per meno di 10 anni o 5 anni se membri di Commissione;
- Medici che hanno posto in essere con le amministrazioni di cui all’art.119 contratti a tempo determinato o di consulenza;
- Medici appartenenti ad altre strutture pubbliche non contemplate dall’art. 119;
- rilascio dei codici meccanografici in favore delle strutture presso cui operano i medici ASL visto il D.D. del 24 maggio 2013;
- la possibilità di svolgere l’attività idoneativa anche in regime libero professionale;
- i possibili profili professionali attivabili alla luce dell’entrata in vigore dello SPID a partire dal prossimo 1 settembre;
- tipologie di certificazioni rilasciate dai servizi di medicina legale ASL e timbri da apporre sulle certificazioni;
- finalità dei collegi ASL;
Figure professionali monocratiche ASL
“L’accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, e’ effettuato dall’ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L’accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario …”
I medici monocratici riconosciuti a svolgere l’attività sono i medici ASL, in servizio presso:
- le strutture di medicine legale dei distretti;
- l’ufficio di medicina legale (ex. UOC rischio clinico) della ASL di riferimento a livello provinciale;
- il distretto, quale responsabile dello stesso;
- i servizi di prevenzione e vigilanza e che rivestono qualifica di ufficiale polizia giudiziaria in quanto ispettori medici nel settore della medicina del lavoro, dovendo effettuare gli accertamenti sulle condizioni sanitarie dei lavoratori e sulle condizioni igieniche dei locali di lavoro e delle loro dipendenze di cui al D.P.R. 520 del 19 marzo 1955 (per alcune tipologie di certificazioni mediche quali idoneità guida autoveicoli/natanti o autoriparatore).
Su quest’ultima sottocategoria, sostitutiva della desueta “ispettori medici del Ministero del lavoro” (di cui all’art. 119) tuttavia è opportuno un approfondimento a latere in quanto limitatamente agli aspetti idoneativi alla guida di moto-autoveicoli / natanti, in quanto potrebbero emergere dei profili di criticità connessi ad eventuali autorizzazioni a svolgere l’attività in extramoenia o intramoenia allargata; obblighi sottesi ad effettuare le segnalazioni di revisione di cui all’art. 128 anche in contesti diversi da quelli dell’idoneità monocratica su menzionata (ex. ricorsi collegiali avverso il giudizio del medico competente, etc.)
Nel rammentare che l’assegnazione alle strutture di medicina legale dei distretti o dell’ufficio di medicina legale è subordinata al possesso della specifica specializzazione di settore (medicina legale) o equipollente o in disciplina affine ai sensi del D.M. del 30 gennaio 1998, secondo quanto previsto nella riorganizzazione discendente al D.Lgs. 502 del 30 dicembre 1992, si deve necessariamente rimarcare la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti e la navigazione, gli affari generali ed il personale – Direzione Generale per la motorizzazione – Divisione 5, Prot. N. 14586/23.18.17 del 24 giugno 2016, che richiama alla tassativa elencazione dei medici autorizzati all’attività certificatoria delle guida autoveicoli (ma estendibile anche alla nautica da diporto), escludendo da questi coloro i quali avessero posto in essere con le Amministrazioni di appartenenza incarichi a tempo determinato.
- Posizione Amministrativa dei Medici ASL
Sono state segnalate alla Società la presenza di medici certificatori afferenti agli uffici dell’unità sanitaria locale territorialmente competente che svolgono attività in sede diversa da quella di servizio, pur tuttavia è possibile che il medico certificatore possa essere autorizzato a svolgere l’attività in regime libero professionale. Salvo diversa indicazione che viene riportata nei singoli regolamenti ALPI – Attività Libro Professionali Intramuraria, di cui dovrebbe essere dotata ogni ASL, si può riepilogare che i medici possono svolgere tale attività anche in sede diversa da quella di servizio, quindi nelle seguenti condizioni:
- In servizio
- Libero professionale intra/extramuraria
È opportuna effettuare una premessa [1] [2], ossia in che modalità può essere svolta tale attività:
- In servizio
- In modalità intramuraria propriamente detta o allargata per i dirigenti con rapporto di esclusività;
- In modalità extramuraria per i dirigenti che non hanno rapporto di esclusività;
L’attività intramuraria consta nell’adempimento dell’attività professionale libera all’interno della struttura ospedaliera e comunque al di là dell’impegno di servizio; si chiama al contrario extramuraria quella svolta al di fuori al di fuori della struttura ospedaliera.
A decorrere dall’1/1/1999, i medici dipendenti dirigenti devono operare una scelta tra la modalità extramoenia e l’intramoenia per le modalità di esercizio della libera professione, sulla base di un calcolo di convenienza economica.
Ad esempio, chi svolge l’attività extramoenia può dedurre integralmente i costi inerenti, ma deve rinunciare agli eventuali fringe benefits (buoni pasto, auto aziendali, polizze sanitarie, liberalità in occasione di festività, regime delle trasferte, etc.) che la struttura pubblica gli eroga.
D’altro canto, solo ai medici che optano per la modalità intramoenia si possono conferire o confermare gli incarichi dirigenziali di struttura.
L’opzione per il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non esclusivo e viceversa deve essere esercitata entro il 30 novembre di ciascun anno mediante richiesta scritta da inviare all’Amministrazione del personale. La modifica del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo all’opzione.
In caso di passaggio al regime non esclusivo, si può esercitare la libera professione extramuraria (libera professione pura) ma il trattamento economico, in applicazione dell’art. 12, c. 2, del CCNL 3/11/2005, può ad essere così rideterminato:
o perdita della indennità di esclusività;
o perdita della retribuzione di risultato comprensiva della quota relativa alle risorse aggiuntive regionali;
o la retribuzione di posizione parte fissa viene attribuita nella misura indicata all’art. 43, c. 1, del CCNL 3/11/2005, mentre la parte variabile aziendale viene decurtata del 50%.
Il passaggio al rapporto di lavoro non esclusivo non comporta modifiche al debito orario settimanale che resta pertanto fissato in 38 ore settimanali e non esonera dall’assicurare i servizi di guardia e di pronta disponibilità.
Si deve rammentare altresì che i contenuti dell’autorizzazione quali la disciplina di svolgimento, le prestazioni erogate, sedi e orari, personale di supporto, attrezzature necessarie, onorario, possono essere soggetti a revisione annuale.
Entro il 15 novembre di ogni anno l’Azienda invia ai professionisti una scheda con i contenuti dell’autorizzazione. Entro il 30 novembre, i professionisti devono restituire all’Azienda la scheda sottoscritta per conferma, al fine di validare le informazioni per l’anno successivo. In caso di variazione, il professionista deve inviare una nuova richiesta di autorizzazione sempre entro il 30 novembre. Le variazioni diventano operative con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo.
La libera professione intramoenia può essere svolta nelle seguenti forme:
– quale libera professione individuale contraddistinta dalla scelta diretta da parte dell’utente del singolo professionista cui è richiesta la prestazione;
– come attività libero-professionale a pagamento, esercitata in équipe all’interno delle strutture aziendali e contrassegnata dalla richiesta di prestazioni da parte dell’utente singolo o associato, anche attraverso forme di rappresentanza, nei confronti dell’équipe, che vi provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate;
– sottoforma di partecipazione ai proventi dell’attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse;
– in forma di partecipazione ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi (utenti singoli, associati, aziende o enti) nei confronti dell’azienda anche al fine di consentire la riduzione dei tempi d’attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, d’accordo con le équipe dei servizi coinvolti.
Sono considerate prestazioni erogate nei regimi a pagamento su richiesta di terzi anche quelle richieste, in via eccezionale e temporanea, ad integrazione dell’attività istituzionale da parte delle aziende ai propri dirigenti al fine di diminuire le liste di attesa o allo scopo di acquisire delle prestazioni aggiuntive, soprattutto in presenza di carenza di organico e in caso di impossibilità, anche momentanea, a coprire i relativi posti con personale in possesso dei requisiti che la legge prescrive, d’accordo con le équipe interessate e nel rispetto delle direttive regionali in materia.
Si ricorda che la libera professione va espletata nella disciplina di appartenenza del sanitario: tuttavia, il personale che, in base alle funzioni svolte o alla disciplina di appartenenza, non può compierla nella propria struttura o nella propria disciplina può essere autorizzato dal direttore generale, col parere favorevole del collegio di direzione e delle organizzazioni sindacali, ad esercitare l’attività intramoenia in altra struttura dell’azienda o in una disciplina equipollente a quella di appartenenza o ancora in altra disciplina sempre che sia in possesso della relativa specializzazione o di un’anzianità di servizio di cinque anni nella disciplina stessa.
L’Intramoenia, nota anche come libera professione intramuraria, rappresenta un’opportunità per i medici ospedalieri di offrire prestazioni al di fuori degli orari di servizio regolari. Questi professionisti utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche dell’ospedale di appartenenza, mettendo a disposizione la propria competenza a coloro che desiderano beneficiare di servizi sanitari al di là degli impegni lavorativi ordinari. Il paziente, in questo contesto, contribuisce economicamente attraverso il pagamento di una tariffa specifica.
Se le aziende sanitarie non dispongono di proprie strutture idonee e di spazi distinti per l’esercizio dell’attività libero-professionale intramoenia, le stesse autorizzano i dirigenti medici ad utilizzare studi professionali privati o strutture private non accreditate, con apposita convenzione.
A tal fine devono essere comunicati dai sanitari i volumi di prestazioni presunti e l’impegno orario richiesto e devono essere definite le tariffe, il numero e la collocazione delle sedi sostitutive degli spazi aziendali.
La cosiddetta libera professione “intramuraria allargata” rappresenta un’ulteriore sfaccettatura di questa pratica. Coinvolge medici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che hanno scelto il regime di esclusività, beneficiando di un’apposita indennità. Idealmente, l’attività dovrebbe svolgersi negli ambulatori dell’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di competenza, ma, in assenza di spazi adeguati, può essere autorizzata presso strutture private. In questa situazione, i compensi derivanti dalle prestazioni vengono incassati dalla struttura privata, con una percentuale destinata all’ASL di appartenenza.
Data la premessa, i medici afferenti ai servizi di medicina legale dell’ASL possono svolgere tale attività o in servizio o in attività intramuraria. Solo se le aziende sanitarie non dispongono di strutture idonee per l’attività libero professionale intramoenia, possono autorizzare i dirigenti medici ad utilizzare studi professionali privati o strutture privata non accreditare, con apposita convenzione.
Previa autorizzazione della struttura è consentita anche la libera professione in modalità extramoenia, ma con obbligo apertura partita IVA se la prestazione non è occasionale e con obbligo di comunicazione all’INPS per la “gestione separata” per importi annuali superiori a 5000,00 euro.
Per i medici che non hanno optato per il regime di esclusività, la loro attività in libera professione viene definita “extramoenia”. In questo caso, i professionisti erogano prestazioni nei propri studi professionali o presso altre strutture private, svincolandosi dal contesto ospedaliero. Questa modalità consente ai medici di offrire servizi indipendenti, spesso arricchendo la varietà di offerte sanitarie disponibili nella comunità.
Lo stesso MIT con propria nota a seguito di specifico quesito ha rimarcato come sia possibile svolgere l’attività in regime libero professionale dei medici ASL[3].
A seguito del quesito posto nel 2020, a riguardo fu data la seguente risposta “La competenza a svolgere funzioni certificative del possesso dei requisiti di idoneità psicofisica per il conseguimento ed il rinnovo di validità della patente di guida è stata attribuita, dall’art. 119, comma 2, del codice della strada a medici afferenti a alle strutture sanitarie indicate nella norma stessa. Si ritiene, salvo diversa normativa di settore, che un medico appartenente a dette strutture possa svolgere anche attività certificativa in regime libero professionale”.
In conclusione, le diverse forme di libera professione medica, dall’Intramoenia all’Intramoenia Allargata ed all’Extramoenia, evidenziano la flessibilità del sistema sanitario nel favorire l’accesso ai servizi medici al di là degli orari tradizionali. Queste pratiche sono fondamentali per garantire una copertura più ampia e una maggiore flessibilità nell’offerta di servizi sanitari di qualità.
- I timbri di apporre sulle certificazioni mediche
Sul certificato medico del medico certificatore che rilascia l’idoneità finalizzate al settore della medicina sociale si possono evidenziare almeno quattro timbri:
a. il timbro del medico certificatore o TIMBRO LINEARE
Per il medico in servizio presso una delle strutture abilitate al rilascio delle certificazioni di cui al successivo punto 5, è obbligatorio avere un timbro che reca i seguenti dati: grado/qualifica, cognome e nome.
b. il codice identificativo rilasciato dalla Motorizzazione Civile (MCTC) competente per territorio
Il timbro lineare su menzionato deve essere integrato per le certificazioni mediche di idoneità guida autoveicoli/nautica da diporto anche dal codice identificativo alfanumerico di 6 caratteri rilasciato dalla Motorizzazione Civile (MCTC) competente per territorio, a tutti i medici delle amministrazioni di cui all’art. 119 CdS.
Per il medico non più appartenente alle amministrazioni di cui all’art.119 del Codice della strada, tale timbro reca i seguenti dati: qualifica (dottore, dottoressa), cognome, nome, codice identificativo rilasciato dalla Motorizzazione civile competente per territorio ed indicazione della Motorizzazione che ha rilasciato il codice mediante sigla (ex. Motorizzazione di Roma – MCTC-RM).
c. il timbro che reca l’indicazione dell’ufficio di appartenenza del medico accertatore o TIMBRO TONDO
Tale timbro reca gli elementi identificativi dell’Ente in cui il medico certificatore presta effettivamente servizio.
A scopo di uniformità, il timbro tondo deve essere costituito da due cerchi concentrici del diametro di 30 mm e 20 mm; nello spazio compreso fra essi deve essere indicato l’Ente di appartenenza e la città (se non riportata altrove); nella parte centrale deve essere indicata la sede di incarico (es. reparto ospedaliero, ufficio, divisione, servizio, unità, etc.)
d. il timbro che configura che la certificazione è stata rilasciata all’interno della struttura di appartenenza (da apporre cioè solo se rilasciato durante la posizione amministrativa di servizio o intramoenia)
Tale timbro non è presente obbligatoriamente in tutte le certificazioni rilasciate internamente alle strutture, tuttavia si identificano due timbri principalmente (che si possono trovare congiuntamente o alternativamente):
– Il TIMBRO d’UFFICIO
E’ Il bollo d’ufficio (timbro tondo metallico, recante gli elementi identificativi dell’ente), è il sigillo ufficiale di ogni organismo e rappresenta lo strumento di autenticazione degli atti emanati dal Comando e dal rispettivo Servizio Amministrativo.
– Il TIMBRO CODICE MECCANOGRAFICO della struttura
Con D.D. 24 maggio 2013 è stato disposto di assegnare un codice di identificazione alfanumerico di sei (6) elementi per:
- a) ciascun ufficio delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico legale.
Tale codice identifica il predetto ufficio sanitario ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore dello stesso, all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove lo stesso ha sede; lo deve richiedere pertanto il responsabile del distretto e il responsabile dell’ufficio di medicina legale ASL.
- b) ciascuna struttura di cui all’art. 201, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare”.
Tale codice identifica la struttura ed è richiesto, per il tramite del rappresentante legale pro tempore della stessa, all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede;
- c) ciascuna commissione medica locale. Tale codice identifica la commissione medica locale ed è richiesto, per il tramite del presidente pro tempore della stessa, all’ufficio della motorizzazione competente per territorio in ragione del luogo dove la stessa ha sede.
Infine si deve constatare che tali timbri potrebbero essere assenti sulle certificazioni e sostituiti da allocuzioni (ex. Certificazione rilasciata all’interno della struttura previa autorizzazione, etc), pur tuttavia sarebbe opportuno che fosse presente sempre almeno il “Timbro codice meccanografico della struttura”.
- I profili professionali sul Portale del Trasporto a partire dal 1 settembre 2025.
Assodato che alla luce del D.D. 19 aprile 2013, tutti i medici monocratici abbiano delle proprie credenziali di accesso ed il PIN rilasciati dalla MCTC competente per territorio, a partire dal 1 settembre (obbligatorio dal primo ottobre), ad ogni accesso mediante SPID con autenticazione a due fattori, i medici monocratici ASL (ma analoghe considerazioni sono valide anche per i medici delle altre amministrazioni di cui all’art. 119) potranno selezionare i possibili seguenti profili professionali, se abilitati/autorizzati:
- Profilo utente libero professionale (se autorizzata)
- Profilo utente attività di servizio monocratica (su delega da parte del responsabile della struttura, sia esso distretto/ufficio medicina legale/struttura militare, etc)
- Profilo utente attività di presidente sostituto CML (su delega da parte del Presidente CML)
La possibilità di accedere ai profili 2 e/o 3 sarà consentita previa delega sul portale del trasporto da parte del responsabile della struttura (Responsabile distretto, Responsabile ufficio medicina legale, Presidente CML, etc.).
- Tipologie certificazioni monocratiche ASL
Si pubblica un elenco non esaustivo delle principali certificazioni monocratiche rilasciate dai medici afferenti alle strutture di medicina legale ASL, specificando anche quali possano essere autorizzate in regime libero professionale per i soli dirigenti medici.
Si rammenta altresì che l’ASL ha ereditato anche gli aspetti connessi ai pareri di competenza del “medico provinciale”, come da esempio quelli di cui allo:
- 128 del R.D. 6 maggio 1940
Non sono consentiti trattenimenti di ipnotismo (magnetismo, mesmerimo, fascinazione), di fakirismo ed altri simili che possono recare una perturbazione nell’impressionabilità del pubblico, salvo casi in cui si tratti di giochi innocui, a suo parere.
In altri casi la certificazione era o è demandata alla medicina del lavoro dell’ASL, come nel caso dell’idoneità all’attività di autoripatore, che seppur abrogata talvolta viene richiesta.
Tipologie di certificazioni monocratiche ASL Clicca qui per effettuare download Tabella certificazioni monocratiche ASL
- Tipologie di collegi medici ASL
Si pubblica un elenco non esaustivo delle principali funzioni dei collegi medici ASL, svolti in attività di servizio ossia senza emolumenti per i membri, ad eccezione di quella della nautica da diporto (si rimanda alle linee guide elaborate dalla SIMCE a riguardo).
Non è riportata la Commissione medica locale patenti di guida autoveicoli, oggetto di redigenda nota ad hoc.
I collegi medici ASL possono:
- costituirsi anche a seguito di ricorso medico avverso il giudizio monocratico, anche quando non specificatamente previsto dalla norma (ex. D.M. 85 del 29 gennaio 1999);
- essere integrati dai medici di altre amministrazioni in alcuni casi specifici (ex. Causa di Servizio art. 9 D.P.R. 461 29 ottobre 2001).
Si deve altresì rammentare che i medici ASL, possono integrare la composizione di commissioni esterne, nelle seguenti casistiche:
- Commissione medica palombaro di cui al D.P.R. 328 del 15 febbraio 1952
- Commissione provinciale di cui all’art. 141 del R.D. n. 635 6 maggio 1940
- Commissione provinciale di cui all’art. 163 del R.D. n. 635 6 maggio 1940
Tipologie di collegi medici ASL Clicca qui per effettuare download Attività collegiale ASL
- Certificati idoneativi guida autoveicoli/natanti rilasciati da medici non più appartenenti alle strutture
Solo i medici dirigenti o comunque quelli con cui è stato stipulato un contratto a tempo indeterminato (ex. SUMAI a tempo indeterminato) possono avere il codice identificativo e le relative credenziali di accesso una volta cessato di appartenere alle amministrazioni purché abbiano svolto l’attività in regime monocratico/collegiale per un periodo limitato di tempo indicato dalla norma (art. 119 CdS).
Per quanto attiene la problematica dei “Medici non più appartenenti a strutture e che abbiano svolto l’accertamento dei requisiti psico-fisici per l’idoneità alla guida per meno di 10 anni o 5 anni se membri di Commissione”, il 20 gennaio 2020 fu posto un quesito specifico al MIT, relativamente al comma 2 dell’articolo 119 del Codice della Strada in cui si chiedeva se l’interpretazione corretta “l’accertamento possa essere effettuato dai medici … purché abbiano svolto l’accertamento negli ultimi dieci anni” fosse da intendersi:
- per dieci anni negli ultimi dieci anni
- almeno una volta negli ultimi dieci anni
a decorrere dal 13 agosto 2010, data di entrata in vigore della legge 29 luglio 2010, n. 120
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. (10G0145) (GU n.175 del 29-7-2010 – Suppl. Ordinario n. 171), vedasi art. 23 e relative note, ossia se fossero titolati a svolgere l’attività certificativa coloro che avessero svolto l’attività:
– per dieci anni consecutivi a partire dal 14 agosto 2000
– almeno una volta a partire dal 14 agosto 2000
La risposta del MIT fu la seguente:
L’attribuzione del codice di identificazione per svolgere l’attività certificativa in parola, può essere rilasciata a medici non più appartenenti alle strutture elencate all’art. 119, comma 2, del codice della strada, che “hanno svolto attività di accertamento dei requisiti fisici di idoneità alla guida negli ultimi dieci anni, ovvero che hanno fatto parte di commissioni mediche locali, di cui all’art. 119, comma 4, per almeno cinque anni”. I predetti termini di dieci e cinque anni devono intendersi come periodi continuativi e non episodici di operatività certificativa.
Clicca qui per effettuare download Nota MIT 17632 del 25 giugno 2020 MOT.REGISTRO UFFICIALE.2020.0017632
Si deve rammentare che ai sensi art. 1 D.D. 31 gennaio 2011 comunicano al centro elaborazioni dati della Direzione generale per la motorizzazione ogni evento dal quale derivi cessazione del rapporto di lavoro, ovvero destituzione dall’incarico o dispensa dallo stesso, dei medici appartenenti alle strutture.
Significa che i medici non più appartenenti alle strutture non possono più operare con il codice identificativo e credenziali rilasciate quale medico in servizio una volta cessato dallo stesso, ma devono richiedere un nuovo codice e credenziali, quale:
- medico militare o equiparato in quiescenza ex. art. 2;
- medico non più appartenenti alle strutture per motivi diversi dalla quiescenza ex. art. 3;
- Motivi ostativi il rilascio delle certificazioni mediche relative agli aspetti di idoneità alla guida autoveicoli
Salvo diversa indicazione dei regolamenti ASL specifici, le condizioni che pregiudicano il rilascio di idoneità alla guida di autoveicoli/natanti, sono disciplinate dall’articolo 2 del Decreto Dipartimentale MIT del 10 marzo 2016, che prevede le condizioni di sospensione e revoca del codice identificativo a cura del Direttore Generale del MIT.
[1] http://www.unioneconsulenti.it/personale-medico-e-la-scelta-tra-attivita-intramoenia-o-extramoenia/
[2] https://www.saluteprivata.it/tipologie-intramoenia/
[3] Nota 17632 del 25 giugno 2020.
