Attività certificativa e frequenza corso specializzazione

In data 12 gennaio 2023, il Tribunale Militare di Roma ha emesso una sentenza inerente una presunta incompatibilità tra l’attività certificativa e la frequenza del corso di specializzazione .

L’argomento era stato già affrontato con un precedente articolo https://www.simce.it/la-figura-del-medico-certificatore-nella-valutazione-dei-requisiti-psico-fisici-dellidoneita-alla-guida-art-119-comma-2-del-codice-della-strada/ di cui si riporta stralcio

“…

È opportuno precisare tuttavia che sono autorizzati a svolgere l’attività certificativa in oggetto:

  • i medici della Guardia di Finanza[2];
  • gli Ispettori medici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si precisa che a seguito dell’entrata in vigore del Decreto legislativo n. 149/2015, dal 14 settembre 2015, è stata istituita l’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, posto alle dipendenze del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Solo i medici in servizio presso tali due enti possono svolgere l’attività certificativa e non i medici in servizio presso l’INAIL, che nulla ha a che vedere con tali strutture.
  • i medici militari e quelli della Polizia in servizio permanente effettivo e frequentatori di corso di specializzazione[3], corso di medicina generale e dottorato di ricerca[4].
  • i medici militari e quelli della Polizia in servizio permanente effettivo ma posti in aspettativa in quanto frequentatori di corso di specializzazione, corso di medicina generale e dottorato di ricerca[5].”

Il collega, assistito dallo studio legale De Donno, è stato assolto (erano state anche altre contestazioni) perché il fatto non sussiste.

E’ possibile effettuare il download della sentenza al seguente link: Sentenza Attività certificativa Corso di specializzazione

[2] Nota del Ministero della Salute prot. n. 16513 del 16.06.2014

[3] Art. 35 D. Lgs. 368/1999

[4] Tale affermazione discende dalle disposizioni normative previste dall’art. 3 comma 1 D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e dall’art. 209 comma 4.a

[5] Nota 4335 del 16 aprile 2014 di IGESAN